Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine239-241

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 5 dicembre 2007, n. 420. Pres. Bile - Rel. Finocchiaro - Puma c. Lapiccirella

Contratto di locazione - Registrazione - Omissione - Nullità - Art. 1, comma 346, legge finanziaria 2005 - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005) laddove, subordinando la validità del rapporto civilistico di locazione all'adempimento di un onere, qual è la registrazione, che ha finalità esclusivamente fiscali, condiziona all'adempimento di tale onere l'esercizio del diritto del locatore di agire in giudizio. (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1).

IN DIRITTO. - Ritenuto che, con ordinanza del 1º giugno 2006, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005), per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perché, subordinando la validità del rapporto civilistico di locazione all'adempimento di un onere, qual è la registrazione, che ha finalità esclusivamente fiscali, condizionerebbe all'adempimento di tale onere l'esercizio del diritto del locatore di agire in giudizio;

che il rimettente riferisce che il procedimento a quo ha avuto origine da una intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida;

che l'intimante ha dedotto che l'unità immobiliare in questione era condotta in locazione dall'intimato, in forza di contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, sottoscritto il 5 luglio 2005 per la durata di un anno, per il canone di euro 150,00 trimestrali; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento del canone relativo a due trimestri, per l'importo di euro 300,00; che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 663 del codice di procedura civile il procuratore dell'intimante, stante l'assenza del convenuto e la ritualità della notifica, aveva chiesto la pronuncia di ordinanza di convalida di sfratto;

che il giudice a quo, rilevata la mancata registrazione del contratto sottoscritto tra le parti, alla luce dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, nonché degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e ritenuta la nullità del contratto, ha provveduto, ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., disponendo il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per il deposito delle memorie integrative;

che, nelle more dell'udienza di discussione, l'attore ha provveduto alla registrazione del contratto e, in sede di memoria integrativa ha chiesto che, previo accertamento del grave inadempimento del conduttore, il tribunale pronunci la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del convenuto al rilascio dell'immobile;

che la parte attrice ha sottolineato l'efficacia retroattiva della tardiva registrazione del contratto che, quale mera condizione di esigibilità del canone, consentirebbe al locatore di percepire retroattivamente tutti i canoni maturati successivamente alla regolarizzazione fiscale, non...

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