Ordinanza nº 133 da Constitutional Court (Italy), 28 Aprile 2004

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione28 Aprile 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.133

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente

- Valerio ONIDA Giudice

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfonso QUARANTA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), e dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), promosso con ordinanza del 29 aprile 2003 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Scialoia Luciano e Serluca Genueffa ed altra, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che con ordinanza del 29 aprile 2003 il Tribunale di Avellino – nel corso di un procedimento civile di opposizione ad esecuzione immobiliare – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), nella parte in cui tali norme subordinano l’acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine;

che il giudice a quo riferisce che – avendo l’opponente specificamente contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, per essere questa fondata su un assegno bancario e sei cambiali proprie, prive dell’idoneità a costituire titolo esecutivo, in quanto non in regola con l’imposta di bollo, secondo quanto prescritto dall’art. 20 del d.P.R. n. 642 del 1972 – l’opposta ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 104 del regio decreto n. 1669 del 1933 e 20 del d.P.R. n. 642 del 1972, nella parte in cui tali disposizioni subordinano la qualità di titolo esecutivo della cambiale al...

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