Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 06 Febbraio 2007

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione06 Febbraio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 26

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilit‡ delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze del 16 marzo 2006 dalla Corte díappello di Roma nel procedimento penale a carico di E. F. ed altri e del 16 marzo 2006 dalla Corte díappello di Milano nel procedimento penale a carico di A. M. ed altri, iscritte ai nn. 130 e 155 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22 prima serie speciale, dellíanno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con líordinanza indicata in epigrafe, la Corte díappello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilit‡ delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dallíart. 603, comma 2, del codice di procedura penale ñ ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado ñ e sempre che tali prove risultino decisive.

    La Corte rimettente ñ investita dellíappello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva assolto tre persone imputate del reato di ricettazione ñ rileva come, nelle more del gravame, sia entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, il cui art. 1, sostituendo líart. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per líipotesi delineata dallíart. 603, comma 2, del codice di rito.

    Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe diversi precetti costituzionali.

    Essa risulterebbe lesiva, anzitutto, del principio di eguaglianza, sancito dallíart. 3 Cost.: consentire, infatti, allíimputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro ´le sentenze di assoluzioneª, se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre líimputato in ´una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettivit‡ª; questi ultimi vedrebbero fortemente limitato, in tal modo, il diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare líazione penale, che tutela i loro interessi. La possibilit‡, per líorgano dellíaccusa, di proporre appello nei casi previsti dallíart. 603, comma 2, cod. proc. pen. risulterebbe, in effetti, ´poco pi˘ che teoricaª, perchÈ legata alla sopravvenienza di prove decisive nel ristretto lasso temporale tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la scadenza del termine per appellare.

    La norma censurata si porrebbe, altresÏ, in contrasto con líart. 24 Cost., non consentendo alla ´collettivit‡ª, i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, ´di tutelare adeguatamente i suoi dirittiª: e ciÚ anche quando líassoluzione risulti determinata da un errore nella ricostruzione del fatto o nellíinterpretazione di norme giuridiche.

    Risulterebbe violato, ancora, líart. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga ´nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parit‡ davanti ad un giudice terzo e imparzialeª, posto che la disposizione denunciata non permetterebbe allíaccusa di far valere le sue ragioni con modalit‡ e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.

    Da ultimo, detta disposizione lederebbe líart. 112 Cost. Ad avviso del rimettente, infatti, la previsione di un secondo grado di giudizio di merito ñ fruibile tanto dal pubblico ministero che dallíimputato (cosÏ come dallíattore e dal convenuto nel giudizio civile) ñ sarebbe ´consustanzialeª al sistema processuale vigente: con la conseguenza che la sottrazione allíorgano dellíaccusa del potere di proporre appello avverso le sentenze assolutorie eluderebbe i vincoli posti dal principio dellíobbligatoriet‡ dellíazione penale, ´considerata nella sua interezzaª.

  2. ñ Con líordinanza indicata in epigrafe, la Corte díappello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento (art. 1); e prevedono che líappello proposto dal pubblico ministero, avverso una di dette sentenze, anteriormente allíentrata in vigore della medesima legge, venga dichiarato inammissibile, con facolt‡ per líappellante di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione (art. 10).

    Il giudice a quo premette di essere chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudizio di appello nei confronti di numerosi imputati, assolti in primo grado dal delitto di truffa aggravata perchÈ il fatto non sussiste. Medio tempore, era tuttavia sopravvenuta la legge n. 46 del 2006, la quale, allíart. 1, sostituendo líart. 593 cod. proc. pen., aveva precluso líappello avverso le sentenze di proscioglimento, fuori del caso previsto dallíart. 603, comma 2, cod. proc. pen.; e, allíart. 10, aveva stabilito, con riguardo ai giudizi in corso, che líappello anteriormente proposto dal pubblico ministero vada dichiarato inammissibile, salva la facolt‡ dellíorgano dellíaccusa di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza appellata.

    Recependo, in parte qua, líeccezione formulata dal Procuratore generale, la Corte rimettente dubita, tuttavia, della compatibilit‡ di tali previsioni normative con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

    La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, in quanto il suo accoglimento consentirebbe líesame nel merito del gravame, altrimenti destinato alla declaratoria di inammissibilit‡, non avendo il pubblico ministero proposto nuove prove ai sensi dellíart. 603, comma 2, cod. proc. pen.

    Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate violino, anzitutto, il principio di parit‡ delle parti nel processo, sancito dallíart. 111, secondo comma, Cost. Inibendo tanto al pubblico ministero che allíimputato líappello avverso le sentenze di proscioglimento, tali disposizioni attuerebbero, infatti, una parificazione ´solo formaleª: giacchÈ, nella sostanza, esse verrebbero a limitare il potere di impugnazione di quella sola, fra le due parti, che ha interesse a dolersi delle suddette sentenze, ossia il pubblico ministero.

    Díaltro canto, alla luce dellí´unica interpretazione possibileª dellíart. 576 cod. proc. pen., come modificato dalla stessa legge n. 46 del 2006, le sentenze di proscioglimento potrebbero formare invece oggetto di appello ad opera della parte civile: donde un ulteriore profilo di disuguaglianza, venendo il pubblico ministero a trovarsi in posizione deteriore anche rispetto a tale parte privata.

    NÈ líevidenziata situazione di ´assoluta disparit‡ di trattamentoª fra le parti processuali risulterebbe elisa dalla facolt‡ di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento nellíipotesi prevista dallíart. 603, comma 2, cod. proc. pen., la quale si connoterebbe come ´del tutto residualeª.

    Le norme censurate si porrebbero, per altro verso, in contrasto con líart. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

    Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti ñ se pure il potere impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti allíesercizio dellíazione penale ñ una asimmetria tra accusa e difesa, su tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parit‡ delle parti solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale. Al riguardo, il giudice a quo ricorda come ñ alla stregua di detta premessa ñ questa Corte abbia ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.): valorizzando, a tal fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo. La medesima giustificazione non potrebbe tuttavia valere in rapporto alle norme oggi censurate, le quali precludono líappello del pubblico ministero contro tutte le sentenze di...

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