LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46 - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

Coming into Force09 Marzo 2006
Enactment Date20 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/22/006G0061/CONSOLIDATED/20080409
Published date22 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.44 del 22-02-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda".

Art 1.
  1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda". 1

Art 2.
  1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.

Art 2.
  1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse. 2

Art 3.
  1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini

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Art 4.
  1. L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

Art. 428 (Impugnazione della...

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