Ordinanza nº 33 da Constitutional Court (Italy), 04 Febbraio 2010

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione04 Febbraio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 33

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA “

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso dalla Corte militare d’appello nel procedimento penale a carico di C.L. con ordinanza del 13 novembre 2008, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 13 novembre 2008, la Corte militare di appello ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere;

che la Corte rimettente riferisce di essere investita dell’appello proposto dal Procuratore generale militare avverso la sentenza del 17 gennaio 2008, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Torino aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un maresciallo della Guardia di finanza, imputato del reato di cui all’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), perché il fatto non sussiste;

che, ad avviso della Corte rimettente, la rilevanza della questione risulterebbe evidente, giacché, ove la stessa non fosse accolta, il gravame andrebbe dichiarato inammissibile, ovvero convertito in ricorso per cassazione;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo assume che la norma censurata violi, anzitutto, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), sottraendo ingiustificatamente alla pubblica accusa, nella «fondamentale fase» in cui viene formulata la domanda di giudizio, quel potere di richiedere un completo riesame di merito di cui essa invece dispone – per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 26 e n. 320 del 2007 – nelle ulteriori fasi del giudizio, in rapporto alle sentenze assolutorie pronunciate sia in esito al dibattimento che al giudizio abbreviato;

che il nuovo testo dell’art. 428 cod. proc. pen. risulterebbe inoltre incoerente, in...

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