LEGGE 9 dicembre 1941, n. 1383 - Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo

Coming into Force30 Dicembre 1941
Enactment Date09 Dicembre 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/12/30/041U1383/CONSOLIDATED/20100508
Published date30 Dicembre 1941
Official Gazette PublicationGU n.306 del 30-12-1941
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati in servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza e le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono, con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze, essere assoggettati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze.

L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro.

Le modalita' per l'uso delle divise e dei distintivi da parte dei personali militarizzati con la presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze.

Art 2.

Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreto de] Ministro per le finanze.

Art 3.

Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.

Art 3.

Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con...

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