DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 267 - Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l''ammissione di ecotipi e varieta'' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita'' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche'' di varieta'' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione ...

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' da conservazione;

Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta';

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta';

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, con la quale e' stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

Vista la direttiva 2002/55/CE, del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie orticole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonche' dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

  1. per l'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole di ecotipi e varieta' tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, in seguito varieta' da conservazione;

  2. per l'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, in seguito varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

  3. per la commercializzazione delle sementi di tali varieta' da conservazione e delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 4

    giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

    Comunita' europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recitano:

    Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

    Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

    Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

    Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

    Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il

    Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

    5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma

    1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

    6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.

    117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4

    febbraio 2005, n. 11.

    7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti...

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