DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009, n. 149 - Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'. (09G0166)

Coming into Force15 Novembre 2009
Enactment Date29 Ottobre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/10/31/009G0166/ORIGINAL
Published date31 Ottobre 2009
Official Gazette PublicationGU n.254 del 31-10-2009
CAPO I Campo di applicazione e definizioni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' di specie agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varieta';

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' da conservazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;

Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie agricole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

  1. per l'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agricole di ecotipi e varieta' naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica;

  2. per la commercializzazione di sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varieta'.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

  2. erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversita' genetica tra popolazioni o varieta' della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

  3. ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;

  4. sementi: sementi e tuberi-seme di patata.

CAPO II Ammissione delle varieta' da conservazione
Art 3.

Varieta' da conservazione

  1. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agricole, degli ecotipi e delle varieta' locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agricole come: «varieta' da conservazione».

Art 4.

Condizioni essenziali per l'ammissione

  1. Per essere ammesse in quanto varieta' da conservazione un ecotipo o una varieta' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

  2. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano alle varieta' da conservazione almeno i caratteri previsti nei:

    1. questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE per le specie in questione, o

    2. questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE per tali specie.

  3. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/90/CE. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.

Art 5.

Norme procedurali

  1. L'ammissione delle varieta' da conservazione nei registri nazionali delle varieta' non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:

  1. descrizione della varieta' da conservazione e sua denominazione;

  2. risultati di esami non ufficiali;

  3. conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, cosi' come notificate dal richiedente l'iscrizione;

  4. altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

Art 6.

Inammissibilita' di varieta' da conservazione

  1. Una varieta' da conservazione non e' ammessa al Registro nazionale delle varieta' se:

  1. figura gia' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agricole, ma non come varieta' da conservazione, o e' stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

  2. e' protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso.

Art 7.

Denominazione

  1. Per le denominazioni delle varieta' da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 930/2000 salvo che tali...

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