DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 150 - Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi

Coming into Force26 Settembre 2007
Published date11 Settembre 2007
Enactment Date02 Agosto 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/09/11/007G0164/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.211 del 11-09-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004, che modifica, per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra;

Viste le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, e successive modificazioni, ed alla commercializzazione delle sementi di cereali, e successive modificazioni;

Viste le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione della direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.

  2. Il presente decreto si applica all'esame dei prodotti sementieri eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi ad esclusione delle sementi geneticamente modificate.

Art 2.

Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

  1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, di seguito denominato: «decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973», il primo comma e' sostituito dal seguente:

Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le seguenti:

A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta';

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2 riproduzione";

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):

a) destinate alla produzione di ibridi:

b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A) del presente decreto per le sementi di base e;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

B) sementi di base di granoturco e sorgo spp:

1) di varieta' a impollinazione libera:

a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali";

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2) di linee "inbred":

a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).

3) di ibridi semplici:

a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross";

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione", che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di prima riproduzione;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che...

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