DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 1065 - Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi

Coming into Force25 Aprile 1974
Published date10 Aprile 1974
Enactment Date08 Ottobre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/04/10/073U1065/CONSOLIDATED/20200710
Official Gazette PublicationGU n.95 del 10-04-1974 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti sementieri;

Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 40 della predetta legge, il quale prevede l'emanazione di norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee, numeri 400, 401, 402, 403, del 14 giugno 1966, nonche' n. 208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Articolo unico

E' approvato il regolamento recante norme esecutive ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti sementieri, annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1973 LEONE RUMOR - FERRARI-AGGRADI - LA MALFA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 56. - CARUSO

Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096, SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA.

Art 1

E' considerata produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita', la cui attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresi' considerata produzione a scopo di vendita quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti. E' inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto terzi o comunque per la distribuzione.

Art 1

E' considerata produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita', la cui attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresi' considerata produzione a scopo di vendita quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti. E' inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto terzi o comunque per la distribuzione.

((Per "commercializzazione s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come:

  1. la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

  2. la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;

  3. la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul prodotto del raccolto.

Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'ente delegato ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, la quale puo' acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.

Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti.

A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attivita' di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi.

I prestatori di servizi, qualora svolgano attivita' di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971.

Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attivita' di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori.

Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varieta' geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilita' dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.

Ogni riferimento al concetto di "vendita contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le modalita' di applicazione di quanto previsto al secondo comma.))

Art 2

La licenza, prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere richiesta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, mediante domanda in carta legale, recante le seguenti indicazioni:

1) generalita' del richiedente o del legale rappresentante della ditta;

2) ragione sociale della ditta, sede legale della medesima e ubicazione dello stabilimento;

3) prodotti sementieri per i quali si chiede la licenza;

4) quantita' prevista per ciascuna produzione;

5) locali, macchinari ed attrezzature di cui il richiedente dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Art 3

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, la trasmette alla competente commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale o, in mancanza, presso l'ufficio regionale cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

La commissione, eseguiti i controlli e gli accertamenti previsti dal quinto comma dell'art. 2 della legge, restituisce al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la domanda, con il proprio motivato parere espresso per iscritto entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

Il rilascio della licenza e' comunque subordinato all'esistenza ed idoneita' degli impianti e delle attrezzature.

In caso di impianti da realizzare o da trasformare il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, su proposta della commissione, stabilisce il termine entro il quale detti impianti ed attrezzature dovranno essere realizzati.

Il provvedimento che concede la licenza, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge, e' pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed...

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