LEGGE 25 novembre 1971, n. 1096 - Disciplina dell'attivita' sementiera

Coming into Force06 Gennaio 1972
Published date22 Dicembre 1971
Enactment Date25 Novembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/22/071U1096/CONSOLIDATED/20180129
Official Gazette PublicationGU n.322 del 22-12-1971
CAPO I ATTIVITA' SEMENTIERA RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge e' definito nell'allegato n. 3.

Art 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge e' definito nell'allegato n. 3.

La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali. 11

Art 2.

La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' formata:

  1. dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;

  2. da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

  3. da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

  4. da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di due rappresentanti provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione, ad eccezione dello ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10 mila prevista al n. 130 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art 2.

((La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.

La commissione e' nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed e' formata:

  1. da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;

  2. da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;

  3. da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;

  4. da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati)).

La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art 2.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2007 N. 150.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2007 N. 150.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2007 N. 150.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2007 N. 150.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2007 N. 150.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2007 N. 150.

La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo. 14

Art 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento il ricorso all'assessorato regionale della agricoltura...

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