LEGGE 20 aprile 1976, n. 195 - Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera

Coming into Force11 Giugno 1976
Published date12 Maggio 1976
Enactment Date20 Aprile 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/12/076U0195/CONSOLIDATED/20200730
Official Gazette PublicationGU n.124 del 12-05-1976
Capo primo SEMENTI PER LE COLTURE ERBACEE ORTIVE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita delle sementi

orticole sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge.

Art 2.

Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:

I - categoria: di base;

II - categoria: certificata;

III - categoria: standard.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: I. - Categoria di base.

Le sementi devono essere prodotte dal costitutore o suoi aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilita', secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta'; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonche', per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge. II. - Categoria certificata.

  1. Le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche', per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge;

  2. tali sementi devono essere sottoposte, a posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. III. - Categoria standard.

  3. Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

  4. tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'.

Le condizioni per la certificazione delle sementi saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al successivo articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Art 2.

Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:

I - categoria: di base;

II - categoria: certificata;

III - categoria: standard.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: I. - Categoria di base.

Le sementi devono essere prodotte dal costitutore o suoi aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilita', secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta'; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonche', per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge. II. - Categoria certificata.

  1. Le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche', per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge;

  2. tali sementi devono essere sottoposte, a posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. III. - Categoria standard.

  3. Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

  4. tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'.

Le condizioni per la certificazione delle sementi saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al successivo articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D.M. 7 giugno 1991, n. 206 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "All'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il punto a diventa a-bis e viene inserito il seguente punto a:

"i diversi tipi di varieta', compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195"".

Art 2.

Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:

I - categoria: di base;

II - categoria: certificata;

III - categoria: standard.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: I. - Categoria di base.

Le sementi devono essere prodotte dal costitutore o suoi aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilita', secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta'; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonche', per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge. II. - Categoria certificata.

LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 APRILE 2001, N. 212.

  1. tali sementi devono essere sottoposte, a posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. III. - Categoria standard.

  2. Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

  3. tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'.

Le condizioni per la certificazione delle sementi saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al successivo articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. (3) AGGIORNAMENTO (3)

Il D.M. 7 giugno 1991, n. 206 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "All'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il punto a diventa a-bis e viene inserito il seguente punto a:

"i diversi tipi di varieta', compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195"".

Art 2.

((1. Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:

I - categoria: di base;

II - categoria: certificata;

III - categoria: standard.

  1. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: I. - Categoria di base.

    Le sementi devono essere:

    1. prodotte sotto la responsabilita' del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta';

    2. previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";

    3. conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

    4. rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o...

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