LEGGE 6 aprile 2004, n. 101 - Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001

Coming into Force24 Aprile 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/04/23/004G0130/ORIGINAL
Published date23 Aprile 2004
Enactment Date06 Aprile 2004
Official Gazette PublicationGU n.95 del 23-04-2004 - Suppl. Ordinario n. 73
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

Art 3.

Competenze regionali

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

  2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.

Art 4.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Traite

Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato

TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

Adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

Roma, 2001

Le copie addizionali di questo documento possono essere richieste al seguente indirizzo

Il Segretario

Commissione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Ufficio del Vice-Direttore generale, Dipartimento dell' agricoltura

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione

Via delle Terme di Caracalla

00100 Roma, Italia

Fax (+39)0657053057

Mel: jose. Esquinas@fao.org http://www.fao.org/ag/cgrfa

Traduzione non ufficiale

TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

PREAMBOLO

Le Parti contraenti,

Convinte della speciale natura delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e delle loro particolari caratteristiche e problemi che richiedono soluzioni specifiche;

Allarmate per la continua erosione di queste risorse;

Consapevoli del fatto che le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura costituiscono una preoccupazione comune di tutti i paesi nella misura in cui essi dipendono tutti ampiamente dalle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura provenienti da altrove;

Riconoscendo che la conservazione, la prospezione, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura svolgono un ruolo essenziale nella realizzazione degli obiettivi figuranti nella Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale e nel Piano d'azione del Vertice mondiale dell'alimentazione e nello sviluppo agricolo sostenibile per le generazioni presenti e future, e che conviene rafforzare con urgenza la capacita' dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per questi compiti;

Rilevando che il Piano d'azione mondiale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e' un quadro di riferimento approvato a livello internazionale per tali attivita';

Riconoscendo inoltre che le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sono la materia prima indispensabile per il miglioramento genetico delle piante coltivate, sia mediante la selezione degli agricoltori, con metodi classici di miglioramento delle piante sia con bio-tecnologie moderne, e che esse svolgono un ruolo essenziale nell'adattamento ai cambiamenti ecologici ed alle evoluzioni imprevedibili dei bisogni umani;

Asserendo che il contributo passato, presente e futuro che gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli che vivono nei centri di origine e di diversita' forniscono alla conservazione, al miglioramento ed alla disponibilita' di tali risorse, costituisce il fondamento dei diritti degli agricoltori;

Affermando inoltre che i diritti riconosciuti dal presente Trattato di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi di fattoria ed altri materiali di moltiplicazione, e di partecipare al processo decisionale concernente l'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' ad una ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano sono elemento fondamentale della materializzazione dei diritti degli agricoltori, nonche' della promozione dei diritti degli agricoltori a livello nazionale ed internazionale;

Riconoscendo che il presente Trattato e gli altri accordi internazionali pertinenti dovrebbero essere complementari al fine di garantire un'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare;

Affermando che nulla nel presente Trattato deve essere interpretato nel senso di comportare in qualsiasi maniera una modifica dei diritti e degli obblighi inerenti alle Parti contraenti a titolo di altri accordi internazionali;

Considerando che il suddetto esposto non mira a stabilire una gerarchia fra il Trattato ed altri accordi internazionali;

Consapevoli del fatto che le questioni relative alla gestione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sono al crocicchio fra l'agricoltura, l'ambiente ed il commercio, e convinte che dovrebbe esservi una sinergia fra questi settori;

Consapevoli delle loro responsabilita' nei riguardi delle generazioni presenti e future per la conservazione della diversita' mondiale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

Riconoscendo che nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, gli Stati possono reciprocamente avvantaggiarsi della creazione di un efficace sistema multilaterale che faciliti l'accesso ad una parte gia' negoziata di queste risorse, nonche' una condivisione giusta ed equa

dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione; e

Auspicando concludere un accordo internazionale nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di seguito denominata F.A.O., a titolo dell'Articolo XIV del suo Atto istitutivo;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obiettivi

1.1 Gli obiettivi del presente Trattato sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' un'equa e giusta condivisione dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, in armonia con la Convenzione sulla diversita' biologica, per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare.

1.2 Questi obiettivi si ottengono stabilendo stretti legami fra il presente Trattato e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nonche' la Convenzione sulla diversita' biologica.

Articolo 2 - Uso dei termini

Ai fini del presente Trattato, i termini in appresso hanno il significato indicato nel presente Articolo. Le definizioni non includono il commercio internazionale dei prodotti.

"Conservazione in situ" significa la conservazione degli eco-sistemi e degli habitat naturali, nonche' il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni di specie viabili nel loro ambiente naturale, e, nel caso di specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui i loro caratteri distintivi si sono sviluppati.

"Conservazione ex situ"...

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