All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "della Commissione europea 2003/193/CE" sono sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,";
al comma 2, nel secondo periodo, dopo la parola: "aiuti" sono inserite le seguenti: "nella misura della loro effettiva fruizione", nel quinto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546" sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni" e, nel sesto periodo, dopo le parole: "solo nelle ipotesi" e' inserita la seguente: "di";
al comma 4, le parole: "della Commissione europea 2003/193/CE" sono sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,", le parole: "Trattato CE" dalle seguenti: "Trattato che istituisce la Comunita' europea", le parole: "Trattato CEE" dalle seguenti: "Trattato che istituisce la Comunita' economica europea" e le parole:
"Trattato CECA" dalle seguenti: "Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio";
al comma 5, le parole: "presente recupero" sono sostituite dalle seguenti: "recupero di cui al presente articolo" e dopo le parole: "comunicazione 96/C 68/06" sono inserite le seguenti: "della Commissione,";
al comma 6, le parole: "della Commissione europea 92/C 213/02" sono sostituite dalle seguenti: "92/C 213/02 della Commissione," e dopo le parole: "comunicazione 96/C 68/06" sono inserite le seguenti:
"della Commissione,";
al comma 8, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la seguente: "europea";
al comma 9, dopo le parole: "comma 4" e' inserito il segno di interpunzione: "," e le parole: "della Commissione 2003/193/CE" sono sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,";
nella rubrica, le parole: "della Commissione 2003/193/CE" sono sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,".
All'articolo 2, nel comma 1, quarto periodo, le parole: "ed esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "e nell'esecuzione" e dopo le parole: "titolo II, del" sono inserite le seguenti: "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101).
- 1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicita', le `varieta' da conservazione', come definite al comma 2.
-
Si intendono per "varieta' da conservazione" le varieta', le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:
autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purche' integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;
non piu' iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;
non piu' coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
Il Ministero delle politiche agricole...