Lo scioglimento del contratto

AutoreStefano Ambrogio
Pagine331-337

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@1 Lo scioglimento del contratto

Nel par. 1 del Capitolo precedente, al fine di distinguere l’invalidità dallo scioglimento del contratto, abbiamo avuto modo di dire che quest’ultimo si verifica quando il vincolo tra le parti nasce validamente - in quanto non presenta alcun vizio originario - ma gli effetti del contratto vengono a cessare in un momento successivo per motivi che riguardano lo svolgimento del rapporto.

Lo scioglimento del contratto può essere:
volontario, quando il vincolo si scioglie a seguito di una manifestazione di volontà delle stesse parti. Ciò accade nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso ed in caso di mutuo consenso (vedi Cap. 26, par. 2);
legale, nelle tre ipotesi di risoluzione previste dal codice civile agli artt. 1453 e ss.

@2 La risoluzione

La risoluzione è un istituto che opera esclusivamente con riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive. In tali contratti, alla prestazione cui è tenuta una parte corrisponde la prestazione cui è tenuta l’altra parte; la loro causa, quindi, risiede nella funzione di scambio che sono in grado di realizzare e, proprio per questo, le reciproche prestazioni si giustificano l’una con l’altra (cd. sinallagma).

Tutte le ipotesi di risoluzione del contratto sono determinate dal sorgere, durante lo svolgimento del rapporto, di un difetto del sinallagma. Ad un certo punto della vita del contratto, cioè, si determina una rottura della reciprocità delle prestazioni, di modo tale che l’una non è più giustificata dall’esistenza dell’altra.

Ciò può avvenire:
perché una delle parti non adempie gli obblighi nascenti dal contratto (cd. risoluzione per inadempimento);

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- perché una delle prestazioni, originariamente possibile, diventa impossibile (cd. risoluzione per impossibilità sopravvenuta);
perché una prestazione diventa eccessivamente onerosa e si altera, in tal modo, la ragione di scambio (cd. risoluzione per eccessiva onerosità).

In tutte queste ipotesi, a seguito della risoluzione il contratto si scioglie e le parti non sono più obbligate a dargli esecuzione.

Poiché la risoluzione opera con efficacia retroattiva, le parti sono tenute a restituire le prestazioni eventualmente già ricevute. Se, quindi, viene risolto un contratto di compravendita perché il compratore non ha pagato il prezzo, quest’ultimo deve restituire il bene che gli sia stato eventualmente già consegnato. Se la restituzione non è possibile, dovrà essere corrisposto il suo equivalente in denaro.

Se viene risolto un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni eseguite nel periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione.

La risoluzione ha effetto retroattivo solo tra le parti. Essa, infatti, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi.

La legge non distingue, in questo caso, tra acquisto in buona fede e acquisto in mala fede; il contratto, fino a quando non interviene una causa di risoluzione, infatti, non presenta nessun vizio e, quindi, legittima il titolare del diritto a disporne liberamente e validamente.

@3 La risoluzione per inadempimento

Quando in un contratto a prestazioni corrispettive una delle parti è inadempiente, l’altra può scegliere tra due possibilità:
continuare ad insistere per ottenere l’esecuzione del contratto, chiedendo, anche davanti al giudice, il suo adempimento;
chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto e sciogliersi, in tal modo, dal vincolo che con...

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