Fatti, atti e negozi giuridici

AutoreStefano Ambrogio
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@1 I fatti e gli atti giuridici

Il diritto non prende in considerazione tutti i comportamenti umani. Molte azioni, pur essendo importanti sotto molteplici aspetti, sono del tutto irrilevanti per l’ordinamento giuridico: così, ad esempio, cedere il passo ad una persona anziana è segno di rispetto ed è rilevante da un punto di vista sociale, ma non produce effetti nel campo del diritto.

Quando, invece, un determinato evento produce effetti giuridici, cioè effetti che sono considerati e regolati dal diritto, siamo di fronte ad un fatto giuridico. Con tale espressione, quindi, si indica qualsiasi fatto al quale una norma giuridica collega un determinato effetto.

All’interno dei fatti giuridici si distingue ulteriormente tra fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici.

I fatti giuridici in senso stretto sono tutti quegli eventi naturali, indipendenti dalla volontà dell’uomo, che producono conseguenze giuridiche.

La morte, ad esempio, produce l’apertura della successione del defunto e il passaggio dei suoi beni agli eredi; il crollo di un edificio può determinare la responsabilità del proprietario per i danni causati (art. 2053 c.c.).

I fatti giuridici in senso stretto, quindi, sono presi in considerazione dall’ordinamento da un punto di vista oggettivo: la morte produce l’apertura della successione per il semplice fatto di essersi oggettivamente verificata, non essendo rilevante se essa è dovuta a cause naturali o alla condotta di un terzo. Un fatto giuridico in senso stretto è, ad esempio, il decorso del tempo, che provoca importanti conseguenze in ordine alla prescrizione e alla decadenza (vedi Cap. 4, par. 6 e 8). Negli atti giuridici, invece, è rilevante l’aspetto soggettivo in quanto sono definiti tali tutti i comportamenti umani volontari e consapevoli che hanno conseguenze giuridiche.

Atto giuridico è ogni comportamento che la legge prende in considerazione in quanto riferibile, imputabile ad una persona come sua propria azione e che costituisce il presupposto per il verificarsi di conseguenze giuridiche. Gli atti giuridici si distinguono a loro volta in:
atti giuridici in senso stretto: sono gli atti giuridici le cui conseguenze non dipendono dalla volontà di chi li compie, ma da una espressa di-

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sposizione di legge. Facciamo un esempio: il creditore chiede formalmente al debitore l’adempimento mediante intimazione; in questo caso, il debitore è costituito in mora in virtù di quanto previsto dall’art. 1219 c.c. e questo effetto si verifica anche se il creditore non avesse nemmeno conosciuto l’istituto della mora. L’intimazione a pagare è un atto compiuto volontariamente dal creditore, ma gli effetti di questo atto sono stabiliti dalla legge; si tratta quindi di un atto giuridico in senso stretto.

Allo stesso modo, chi opera la destinazione di una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, crea tra le stesse un rapporto di pertinenza in base all’art. 817 c.c., anche se questo effetto non è voluto o conosciuto dal soggetto agente;

Nell’ambito degli atti giuridici in senso stretto rientrano:
gli atti reali (o operazioni materiali), i quali sono caratterizzati dal fatto che la disciplina giuridica è dettata in relazione ad un determinato evento esteriore ed i loro effetti sono collegati alla volontarietà dell’atto e non alla volontà delle conseguenze dell’atto stesso (Trabucchi). Si pensi alla percezione dei frutti, alla scoperta del tesoro o all’acquisto della proprietà per specificazione: il soggetto agente vuole un determinato evento (quale la percezione dei frutti) al quale è collegato per legge, ed a prescindere dalla volontà di tale conseguenza, un determinato effetto (quale l’acquisto della proprietà);
le dichiarazioni di scienza o di verità, attraverso le quali un soggetto afferma ciò che è o la conoscenza che ha di un determinato fatto. Si pensi alla confessione (vedi Cap. 39, par. 5).

- atti giuridici illeciti: sono gli atti compiuti in violazione di un dovere, generico o specifico, di comportamento. Anche in questo caso il compimento dell’atto è consapevole e volontario, ma i suoi effetti non sono voluti dal soggetto, anzi sono a lui sfavorevoli e consistono nell’applicazione di una sanzione;
negozi giuridici: sono tutti gli atti giuridici leciti i cui effetti non sono determinati da una norma di legge, ma sono voluti da colui che li ha posti in essere. Il negozio giuridico, quindi, è un atto che consiste in una...

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