Validità e invalidità del contratto

AutoreStefano Ambrogio
Pagine315-330

Page 315

@1 Il vincolo contrattuale

Come abbiamo visto nel precedente Capitolo, il contratto ha forza di legge tra le parti e dunque crea un vincolo tra le stesse che non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge.

Può accadere, però, che il vincolo contrattuale non si formi affatto, in quanto, ad esempio, manca uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge, o che si formi in modo difettoso, perché, ad esempio, risulta viziata la volontà di una delle parti. In questi casi si dice che il contratto è invalido, in quanto presenta un’irregolarità più o meno grave, ma comunque tale da poter determinare la sua inefficacia definitiva. Sono ipotesi di invalidità:
la nullità, che si ha in presenza di una delle cause indicate dall’art. 1418 c.c. e che produce l’inefficacia del contratto sin dal momento in cui questo è stato concluso;
l’annullabilità, che è una forma meno grave di invalidità e che integra una sanzione che l’ordinamento applica ad un contratto che presenta un’anomalia al momento della sua formazione. Il contratto annullabile produce provvisoriamente effetti, ma questi possono essere successivamente eliminati con un provvedimento del giudice su domanda dei soggetti legittimati dalla legge;
la rescindibilità, che è una forma di invalidità che colpisce i contratti che presentano un grave squilibrio tra le prestazioni. Anche il contratto rescindi-bile è provvisoriamente efficace fino a quando non interviene la decisione del giudice che pronuncia la rescissione.

La nozione di invalidità del contratto deve essere distinta dalla nozione generale di inefficacia. Come abbiamo visto, infatti, è invalido un contratto che presenta una irregolarità, che manca di uno dei suoi elementi essenziali o che presenta un vizio degli stessi.

Il concetto di inefficacia, invece, si riferisce in generale alla incapacità del contratto di produrre effetti; tale incapacità può derivare tanto dall’invalidità del contratto quanto da altri fattori che impediscono momentaneamente ad un contratto perfettamente valido di produrre effetti. Ad esempio, il contratto sottoposto a condizione sospensiva è valido, ma temporaneamente (fino al verificarsi della condizione) è inefficace. Alcuni autori distinguono a tale proposito tra:
inefficacia in senso lato, nozione nella quale si fanno rientrare tutti i negozi improduttivi di effetti, qualunque ne sia la causa;

Page 316

- inefficacia in senso stretto, nozione nella quale si fanno rientrare solo i negozi validi, ma inidonei a produrre effetti a causa di circostanze estrinseche (quale la pendenza di una condizione sospensiva).

Ipotesi diversa dall’invalidità del contratto è lo scioglimento dello stesso. Il contratto invalido presenta, infatti, un difetto originario, un vizio che colpisce il formarsi del vincolo e che produce, o può produrre, la definitiva inefficacia del contratto. Si parla di scioglimento, invece, quando il contratto nasce perfettamente valido, ma durante lo svolgimento del rapporto inter-viene un elemento nuovo che produce il venir meno del vincolo che lega i contraenti. Se, ad esempio, una delle prestazioni, originariamente possibile, diventa in un momento successivo impossibile, il contratto si scioglie.

Dello scioglimento del contratto parleremo nel prossimo Capitolo.

@2 La nullità del contratto

La nullità è la forma più grave di invalidità ed è per questo definita anche come invalidità assoluta. Le cause di nullità sono indicate dall’articolo 1418 del codice civile, in base al quale il contratto è nullo quando:
è contrario a una norma imperativa, cioè ad una norma che deve essere necessariamente osservata dai contraenti e che non può essere da loro derogata;
manca uno dei requisiti essenziali del contratto indicati dall’articolo 1325 del codice civile (accordo, causa, oggetto, forma richiesta a pena di nullità dalla legge);
è illecita la causa del contratto, in quanto contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume;
sono illeciti i motivi, nel caso indicato dall’articolo 1345 c.c.;
l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile ai sensi dell’articolo 1346 del codice civile (vedi Cap. 24, par. 2).

Il contratto, inoltre, è nullo negli altri casi specificamente previsti dalla legge: ad esempio quando è illecita la condizione (art. 1354 c.c.) o quando al contratto è apposta una condizione sospensiva meramente potestativa (art. 1355).

una parte della dottrina distingue dalla nozione di nullità del negozio quella di inesistenza dello stesso, intesa come mancanza di un fatto o atto socialmente rispondente alla nozione di contratto (Bianca). L’inesistenza, cioè, si avrebbe in presenza di mancanze talmente gravi da impedire la stessa riconducibilità dell’accadimento allo schema negoziale di cui trattasi, sia pure viziato (Cian-Trabucchi): si pensi ad una

Page 317

convenzione matrimoniale consistente in meri accordi verbali tra i coniugi o ad un negozio concluso per scherzo o per scopi rappresentativi o didattici (Trimarchi).

La distinzione tra nullità e inesistenza sarebbe rilevante, secondo questa dottrina, in quanto un’operazione socialmente non valutabile come contratto non giustifica nessun serio affidamento delle parti o di terzi e, pertanto, "non vi è luogo per la rilevanza di quegli interessi in ragione dei quali taluni effetti giuridici sono eccezionalmente collegati al contratto nullo" (Bianca).

Approfondiamo, dunque, le cause più rilevanti di nullità del contratto.

@@a) mancanza di un requisito essenziale

Poiché la mancanza di uno dei requisiti essenziali indicati dall’art. 1325 c.c. determina la nullità del contratto, occorre specificare in quali casi può sussistere tale mancanza.

L’accordo manca quando:
manca uno dei soggetti del contratto (ad esempio, il contratto è concluso a nome di una persona inesistente o defunta) oppure quando una delle parti è priva della capacità giuridica e quindi non è in grado di assumere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto (ad esempio, un ente non può assumere la posizione di lavoratore subordinato in un contratto di lavoro);
manca una dichiarazione di volontà che possa ritenersi attendibile. Si tratta, in primo luogo (salvo a voler qualificare queste ipotesi come inesistenza del contratto), dei casi in cui la dichiarazione è fatta per scherzo o a scopi didattici; si pensi al contratto concluso in scena da due attori durante una rappresentazione teatrale.

L’accordo manca, ed il contratto è nullo, anche in caso di violenza assoluta, che si ha quando una persona è costretta con la forza a manifestare la volontà di concludere il contratto; si pensi al caso di chi appone la propria firma ad un contratto perché costretto a forza da un altro soggetto che gli ha guidato la mano sul foglio.

L’oggetto manca quando lo stesso è impossibile o inesistente (vedi Cap. 24, par. 2). Si pensi al caso in cui il bene oggetto del contratto non esiste più perché è andato completamente distrutto.

La causa manca quando il contratto non è in grado di raggiungere il suo scopo, di realizzare la propria funzione economico-sociale (vedi Cap. 24, par. 1). È il caso della compravendita di un bene che è già di proprietà dell’acquirente. Il contratto è nullo, infine, quando non è stato stipulato osservando la forma richiesta dalla legge a pena di nullità. Così, ad esempio, è nulla la compravendita di un bene immobile stipulata oralmente (perché la legge richiede la forma scritta a pena di nullità) e la donazione stipulata per scrittura privata (perché la legge, sempre a pena di nullità, prescrive per la donazione la forma dell’atto pubblico).

Page 318

@@b) Illiceità della causa

La causa è illecita quando è contraria:
a norme imperative, ossia a norme inderogabili la cui applicazione è imposta dall’ordinamento. Tali norme si distinguono da quelle derogabili, la cui applicazione può essere evitata dagli interessati regolando il rapporto in maniera difforme dal dettato normativo. Se la causa è contraria a norme imperative, il negozio è qualificato come illecito;
all’ordine pubblico, ossia ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, ricavabili dal complesso delle norme imperative o dalle norme...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT