Gli elementi del contratto: la causa, la forma, l?oggetto

AutoreStefano Ambrogio
Pagine287-293

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@1 La causa del contratto

La causa è, in base all’art. 1325 c.c., uno dei requisiti essenziali del contratto; il codice, tuttavia, non fornisce una definizione di causa, né spiega espressamente come distinguere la causa di un contratto dai motivi che spingono un soggetto a stipulare il contratto stesso.

In linea generale può dirsi che la causa del contratto è la giustificazione dello stesso nei confronti dell’ordinamento giuridico; valutare se esiste una valida causa a sostegno delle obbligazioni nascenti dal contratto è un compito che deve essere svolto, quindi, alla luce dell’intero ordinamento giuridico, che spetta all’interprete e che si risolve, in sostanza, nella valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti (Franceschetti). Quando, però, si cerca di individuare una più precisa definizione della causa, si riscontra, in dottrina, una notevole diversità di opinioni.

Secondo l’opinione tradizionale ed ancora maggioritaria, la causa deve essere intesa come la funzione economico-sociale del contratto. La compravendita, ad esempio, ha la funzione di trasferire la proprietà di un bene in cambio di un prezzo e pertanto la sua causa deve essere ravvisata nello scambio di una cosa contro un prezzo.

Ogni contratto tipico, evidentemente, ha una funzione economico-sociale già individuata dal legislatore e da lui ritenuta meritevole di tutela. L’indagine relativa alla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti assume, dunque, rilievo soprattutto con riferimento ai contratti atipici.

Ciò non toglie che anche quando si tratta di un contratto tipico, gli scopi perseguiti dai contraenti devono essere coincidenti con la funzione economico-sociale del contratto così come individuata dal legislatore, altrimenti il contratto stesso potrebbe essere illecito in quanto stipulato in frode alla legge.

La causa del contratto è, quindi, sempre la stessa, mentre cambiano i motivi individuali dei soggetti. Così, chi acquista un immobile può essere spinto dal desiderio di una casa più grande, dalla necessità di trovare un alloggio nella

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città in cui è stato trasferito per lavoro e così via, ma la causa del contratto di compravendita è sempre lo scambio di una cosa per un prezzo.

Mentre la causa è un elemento essenziale del contratto e la sua mancanza o illiceità determina la nullità del contratto stesso (vedi Cap. 27, par. 2), i motivi sono normalmente irrilevanti per l’ordinamento; l’illiceità di questi ultimi produce la nullità del contratto solo nel caso previsto dall’art. 1345 c.c., cioè quando "le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe".

In senso contrario alla teoria tradizionale della causa si pone quella parte della dottrina secondo la quale la causa del contratto deve essere ravvisata con riguardo ai concreti interessi che i privati intendono perseguire con una determinata operazione economica (cd. teoria della causa concreta). Occorre, cioè, riconoscere nella causa la ragione concreta del contratto. Ne consegue che per valutare se esiste una valida causa a sostegno delle obbligazioni delle parti è necessario non solo verificare se lo schema usato dalle stesse sia compatibile con uno dei modelli contrattuali astrattamente previsti, ma anche ricercare il significato pratico dell’operazione "con riguardo a tutte le finalità che - sia pure implicitamente - sono entrate nel contratto" (Bianca).

Intendendo la causa in questo modo, devono qualificarsi come "motivi" (in quanto tali irrilevanti) non tutti gli interessi delle parti estranei alla funzione tipica del negozio, ma solo quegli interessi che non si sono inseriti, esplicitamente o tacitamente, nell’economia dell’affare concluso.

Nel par. 6 del Cap. 22 abbiamo accennato alle principali classificazioni dei contratti e, tra esse, individuato quelle che si basano sull’elemento della causa.

In particolare, abbiamo definito contratti a prestazioni...

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