Gli elementi accidentali del contratto

AutoreStefano Ambrogio
Pagine295-299

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@1 Gli elementi accidentali del contratto

Gli elementi accidentali del contratto possono essere definiti come particolari clausole accessorie che non devono necessariamente essere inserite nell’accordo tra le parti, ma che possono essere utilizzate dai privati per adeguare alle proprie esigenze lo schema contrattuale previsto dal legislatore. Gli elementi accidentali che possono essere inseriti in qualsiasi contratto sono la condizione (con la quale le parti collegano gli effetti del contratto al verificarsi o al non verificarsi di un certo avvenimento) e il termine (con il quale le parti stabiliscono da quale momento, per quanto tempo o fino a quando il contratto avrà efficacia).

Un ulteriore elemento accidentale, l’onere, può essere inserito solo nei contratti a titolo gratuito e nel testamento e consiste in un peso imposto al destinatario della liberalità.

@2 La condizione

L’art. 1353 c.c. stabilisce che le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto. La condizione, pertanto, può essere definita come un avvenimento futuro ed incerto dal cui verificarsi (o non verificarsi) dipende il prodursi degli effetti del contratto (cd. condizione sospensiva) oppure il venir meno degli effetti già prodottisi (cd. condizione risolutiva).

Tizio, ad esempio, acquista un immobile a Milano a condizione che venga trasferito per lavoro in quella città. In questo caso, il trasferimento a Milano "condiziona" il verificarsi degli effetti del contratto: se Tizio sarà trasferito, il contratto produrrà i suoi effetti, ossia si verificherà il passaggio della proprietà del bene verso il pagamento del prezzo; se, invece, Tizio non sarà trasferito, il contratto non produrrà alcun effetto e il bene rimarrà di proprietà dell’alienante. Si tratta di una tipica ipotesi di condizione sospensiva, perché gli effetti del contratto restano, appunto, "sospesi" fino al verificarsi della condizione.

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Un altro esempio: Tizio acquista un immobile a Milano perché è stato trasferito per lavoro in quella città, ma al contratto viene apposta una clausola in base alla quale se lo stesso Tizio sarà nuovamente trasferito per lavoro in un’altra città gli effetti del contratto verranno meno. Anche in questo caso il trasferimento incide sugli effetti del contratto, ma in maniera opposta rispetto all’esempio precedente: il contratto, infatti, produce immediatamente i suoi effetti, ma, se Tizio verrà trasferito, essi verranno meno. Si tratta di una tipica ipotesi di condizione risolutiva.

La condizione (sospensiva o risolutiva) introdotta dalle parti e della quale stiamo parlando è la cd. condizione volontaria, la quale va tenuta distinta dalla cd. condizione legale, che non costituisce...

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