Schemi di stato patrimoniale e conto economico

AutoreBianca D'Agostinis
Occupazione dell'autoreDottore di Ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari
Pagine45-69
3.
SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO
CAPO 3 – STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Nell’ambito delle disposizioni generali, all’articolo 9, la Direttiva
espone i principi riguardanti gli schemi di stato patrimoniale e conto
economico.
Le strutture di stato patrimoniale e conto economico devono esse-
re costanti e non possono variare da un esercizio all’altro, a meno di
casi eccezionali in cui la modifica risulti funzionale alla rappresen-
tazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanzia-
ria dell’impresa nonché del risultato economico dell’esercizio. Ogni
eventuale deroga deve trovare esplicita indicazione e motivazione in
nota integrativa.
Le voci di bilancio devono essere iscritte secondo l’ordine previsto
dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico disciplinati ri-
spettivamente dai successivi articoli 10 e 13. Gli stati membri possono
consentire o prescrivere una suddivisione più particolareggiata delle
voci, l’aggiunta di totali parziali e nuove voci, nel pieno rispetto però
degli schemi previsti.
La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle sottovoci (voci
precedute da numeri arabi) di stato patrimoniale e di conto economico
possono essere adattate quando lo richieda la natura dell’impresa. Tale
variazione può essere imposta dagli stati membri alle imprese che ope-
rino in un particolare settore economico.
Le sottovoci di stato patrimoniale e conto economico possono es-
sere tra loro raggruppate qualora rappresentino un importo irrilevante
al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione pa-
trimoniale e finanziaria dell’impresa nonché del risultato economico
46 Riflessioni sulle novità contenute nella Direttiva 2013/34/UE...
dell’esercizio oppure qualora l’aggregazione favorisca la chiarezza, a
condizione che in nota integrativa le voci raggruppate siano presentate
in maniera distinta.
Gli stati membri possono limitare la possibilità dell’impresa di di-
scostarsi dagli schemi previsti se ciò risulta necessario al fine del de-
posito elettronico del bilancio.
Conformemente alla previsione del nostro legislatore (art. 2423-
ter, comma quinto, c.c.), per ogni voce dello stato patrimoniale e del
conto economico accanto all’importo dell’esercizio deve essere ripor-
tato il corrispondente valore dell’esercizio precedente. Nel caso in cui
tali importi non siano tra loro comparabili, gli stati membri possono
prescrivere l’adattamento dell’importo dell’esercizio precedente, indi-
candone le relative motivazioni in nota integrativa.
Gli stati membri possono consentire o prescrivere l’adattamento
degli schemi di stato patrimoniale e conto economico al fine di inclu-
dere la destinazione dell’utile o il trattamento della perdita.
Nell’ultimo paragrafo dell’articolo 9, la Direttiva si sofferma sulla
rappresentazione e valutazione in bilancio delle partecipazioni:
a) gli stati membri possono autorizzare o prescrivere la contabilizza-
zione delle partecipazioni attraverso il metodo del patrimonio netto
(disciplinato dal successivo articolo 27);
b) gli stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione
dell’utile o della perdita relativa alla partecipazione sia imputata a
conto economico solo nella misura in cui corrisponde a dividendi
già riscossi o esigibili;
c) nel caso in cui la parte di utile attribuibile alla partecipazione rile-
vata nel conto economico sia superiore all’importo dei dividendi
già riscossi o esigibili, l’importo della differenza deve essere iscrit-
to in una riserva di patrimonio non distribuibile ai soci.
La Direttiva introduce la novità dell’applicazione dell’equity me-
thod a tutte le partecipazioni (in imprese controllate e collegate)63,
indipendentemente dalla loro classificazione tra le immobilizzazioni
finanziarie o nell’attivo circolante. In definitiva, tali partecipazioni,
che sono escluse dalla possibilità di valutazione al valore netto (art. 8,
paragrafo 4), possono essere valutate al costo o con l’applicazione del
metodo del patrimonio netto. Quest’ultima potrebbe essere obbligato-
ria su specifica scelta del legislatore nazionale. Inoltre, se le partecipa-
63 Si ricorda che la Direttiva 34 definisce partecipazioni il possesso di quote di capitale di altre
imprese che superino una soglia percentuale che gli stati membri fissano in misura uguale o inferio-
re al 20%; si tratta sostanzialmente delle partecipazioni in imprese controllate e collegate dell’art.
2359 c.c.

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