Pubblicazione del bilancio

AutoreBianca D'Agostinis
Occupazione dell'autoreDottore di Ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari
Pagine81-85
6.
PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO
CAPO 7 – PUBBLICAZIONE
L’articolo 30 della Direttiva prevede l’obbligo generale di pubbli-
cazione del bilancio di esercizio regolarmente approvato, della rela-
zione sulla gestione e del giudizio del revisore legale o della società di
revisione, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare
dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, attraverso i modi
previsti dalla legislazione di ciascun paese membro90.
Invero, gli stati membri possono esentare le imprese dall’obbligo
di pubblicazione della relazione sulla gestione nel caso in cui essa sia
facilmente reperibile in copia integrale o parziale su apposita richiesta
ad un prezzo non superiore al costo amministrativo.
Ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 30, il legislatore na-
zionale può esentare le società in nome collettivo e le società in ac-
comandita semplice dalla pubblicazione del bilancio nel registro del-
le imprese in formato elettronico (conformemente a quanto stabilito
dall’articolo 3 della Direttiva 2009/101/CE), purché esso sia messo a
disposizione del pubblico presso la sede sociale dell’impresa, a con-
dizione che:
tutti i soci dell’impresa con responsabilità illimitata siano società di
capitali disciplinate da normativa estera e nessuna di queste socie-
tà pubblichi il bilancio dell’impresa interessata congiuntamente al
proprio;
90 La stessa previsione è dettata per il bilancio consolidato e le relazioni sulla gestione consoli-
date (art. 30, paragrafo terzo, Direttiva 2013/34/UE).

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