Nota integrativa

AutoreBianca D'Agostinis
Occupazione dell'autoreDottore di Ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari
Pagine71-76
4.
NOTA INTEGRATIVA
CAPO 4 – NOTA INTEGRATIVA
L’articolo 15 riguarda le disposizioni generali sulla nota integrati-
va79 e dispone che le informazioni in essa riportate seguono l’ordine
di presentazione delle singole voci negli schemi di stato patrimoniale
e conto economico.
La particolarità delle informazioni contenute in nota integrativa è
data dal fatto che esse sono modulate sulla base della dimensione delle
imprese. Gli articoli del capo 4, infatti, contengono il dettaglio di tutte le
informazioni che devono essere riportate in nota integrativa, distinguen-
do quelle che sono obbligatorie per le imprese di qualunque dimensione
(articolo 16), da quelle valide per le imprese medie e grandi e per gli enti
di interesse pubblico (articolo 17), da quelle che devono essere riportate
solo dalle grandi imprese e dagli enti di interesse pubblico (articolo 18).
Analizziamole in ordine.
L’articolo 16 individua le informazioni che la nota integrativa delle
imprese di tutte le dimensioni deve contenere:
a) i principi contabili adottati nella redazione del bilancio;
b) nel caso in cui le immobilizzazioni siano state valutate con il meto-
do della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi:
i) le variazioni delle riserva di rivalutazione intervenute nell’eserci-
zio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci;
ii) il valore contabile che avrebbe trovato iscrizione nello stato pa-
trimoniale se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;
79 La IV Direttiva comunitaria, dal punto di vista terminologico, indicava la nota integrativa
come documento “allegato”.

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