Contenuto del bilancio, principi di redazione e criteri di valutazione

AutoreBianca D'Agostinis
Occupazione dell'autoreDottore di Ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari
Pagine21-44
2.
CONTENUTO DEL BILANCIO, PRINCIPI
DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
CAPO 2 – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Il capo 2 della Direttiva si compone di 5 articoli (dall’art. 4 all’art.
8) contenenti le disposizioni e i principi generali del bilancio di eser-
cizio, che da una parte confermano la disciplina normativa già esisten-
te nel nostro paese e dall’altra introducono importanti aperture verso
un’informativa contabile sempre più completa per le imprese di più
grandi dimensioni e una semplificazione per le piccole imprese. In
molte novità contabili riscontrabili nella Direttiva è facilmente identi-
ficabile la volontà di avvicinarsi alla logica di bilancio redatto secondo
i principi contabili internazionali12.
2.1 I documenti di bilancio
L’articolo 4, paragrafo 1, dispone il contenuto del bilancio di eser-
cizio13, valido per tutte le imprese, composto da un insieme di docu-
menti tra loro inscindibili e che «…comprende almeno lo stato patri-
12 La IV Direttiva CEE era già stata in parte modificata da importanti direttive comunitarie (Di-
rettiva 65/2001, Direttiva 51/2003, ecc.), con l’intento di graduale accostamento ai principi contabili
internazionali. Sul processo di armonizzazione contabile si rinvia, tra gli altri, a: S. ADAMO, Problemi
di armonizzazione dell’informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello interpretativo,
Giuffrè, Milano, 2001; P.E. CASSANDRO, “Sull’armonizzazione internazionale dell’informativa con-
tabile”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9-10, 1984; S. FORTUNATO, “Ar-
monizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione”, Rivista delle società, n. 2-3, 1999.
13 Dal punto di vista terminologico, la Direttiva 34 introduce il più corretto termine “bilancio” in
sostituzione di “conti annuali”, dizione utilizzata nella IV Direttiva. Per approfondimenti sulla IV
Direttiva CEE si rinvia, tra gli altri a: N. DI CAGNO, Il bilancio di esercizio delle società di capitali
secondo la quarta direttiva CEE, Cacucci, Bari, 1979; S. SARCONE, Il bilancio annuale delle società
22 Riflessioni sulle novità contenute nella Direttiva 2013/34/UE...
moniale, il conto economico e la nota integrativa», confermando così
le prescrizioni della IV Direttiva CEE nonché dell’art. 2423, comma
primo, del nostro codice civile14.
L’importante novità introdotta dall’articolo è racchiusa nel termine
“almeno”, che consente agli stati membri di imporre alle imprese, di-
verse da quelle di piccole dimensioni (come specificato dal comma se-
condo del paragrafo 1), ulteriori prospetti da aggiungere ai tradizionali
documenti facenti parte del bilancio. È chiaro il riferimento soprattutto
al rendiconto finanziario, data l’insufficienza delle informazioni sulla
situazione finanziaria contenute nel modello di bilancio comunitario15.
La previsione di completare il bilancio con ulteriori documenti ob-
bligatori, evidentemente, è finalizzata a migliorare la sua dimensione
informativa, a garantire maggiore trasparenza contabile e ad avvici-
nare i bilanci europei a quelli redatti con l’applicazione dei principi
contabili internazionali16.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono costituiti da pro-
spetti che rappresentano, in modo sintetico, la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato economico di esercizio e le modalità di
formazione di questo. La nota integrativa, in una logica di informativa
sistematica, ha la funzione strumentale di favorire la compiuta intel-
di capitali e la quarta direttiva CEE, Cacucci, Bari, 1989; M. VENUTI, Il bilancio di esercizio fino
agli IFRS. Finalità, principi e deroghe, Giuffrè, Milano, 2006.
14 La dottrina ragionieristica, già a seguito dell’introduzione della IV Direttiva CEE, ha chiarito
definitivamente il contenuto del termine bilancio, che comprende non solo lo stato patrimonia-
le (come sostenuto da Alfieri, Vianello, Broglia, D’Alvise) ma anche il conto economico. Sulla
questione terminologica si rinvia per tutti a: U. DE DOMINICIS, “Alcuni argomenti controversi in
materia di bilanci e rendiconti d’impresa”, Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese.
Studi in onore di Pietro Onida, Giuffrè, Milano, 1981.
15 La Bozza del documento OIC contenente l’ipotesi di completa attuazione delle Direttive UE
2001/65, 2003/51 e 2006/46, approvata il 6 maggio 2008, prevedeva che il Prospetto di variazioni
del Patrimonio Netto e il Rendiconto Finanziario fossero documenti autonomi rispetto al bilancio
ma obbligatori. Inoltre, la FEE-Federation of European Accountants, nella lettera di commento alla
Proposta di nuova direttiva contabile, ha espresso le sue critiche alla previsione di non obbligatorie-
tà del rendiconto finanziario e ha chiesto di renderne obbligatoria la redazione per le grandi imprese
e lasciare la scelta agli stati membri di riconoscerne l’obbligatorietà anche alle medie imprese.
Sul rendiconto finanziario si rinvia a: P. ANDREI, “Il rendiconto finanziario”, in S. AZZALI (a
cura di), Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, Il Sole 24 Ore, Mila-
no, 2002; G. BRUNETTI, U. SOSTERO, “Il rendiconto finanziario alla luce della nuova normativa di
bilancio di esercizio”, Rivista dei Dottori Commercialisti, n.3, 1994; G. FERRERO, F. DEZZANI, P.
PISONI, L. PUDDU, Le analisi di bilancio. Indici e flussi, terza ed., Giuffrè, Milano, 2003. Inoltre:
B. D’AGOSTINIS, “Il rendiconto finanziario”, in N. DI CAGNO, Il bilancio di esercizio (Normativa
civilistica e principi contabili nazionali), Cacucci, Bari, 2011, p. 369 e ss.
16 Lo IAS 1 – Presentation of Financial Statements – prevede i seguenti documenti di bilancio:
Stato Patrimoniale (Statement of Finalcial PositionBalance Sheet), Conto Economico complessi-
vo (Statement of Comprehensive Income), Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto (Statement
of Changes in Equity), Rendiconto Finanziario (Statement of Cash Flow), Note Esplicative (Notes
to the financial statements). Inoltre, sono documenti raccomandati ma non disciplinati dai principi
contabili internazionali la Relazione degli Amministratori e il Bilancio sociale o ambientale.

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