Revisione legale

AutoreBianca D'Agostinis
Occupazione dell'autoreDottore di Ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari
Pagine87-88
7.
REVISIONE DEI CONTI
CAPO 8 – REVISIONE DEI CONTI
L’articolo 34 della Direttiva prescrive l’obbligo del controllo sul
bilancio di esercizio da parte di soggetti esterni all’azienda (revisore
legale/società di revisione), a conferma di quanto introdotto dalla IV
Direttiva CEE in tema di controllo verso tutte le imprese di capitali, al
fine di incrementare la capacità informativa del bilancio in termini di
attendibilità. Tutto ciò però ad esclusivo interesse delle imprese di più
grandi dimensioni.
Gli stati membri, infatti, devono assicurare che i bilanci di esercizio
e consolidati degli enti di interesse pubblico e delle imprese di medie
e di grandi dimensioni siano sottoposti a revisione legale da parte di
uno o più revisori legali o imprese di revisione abilitati92. L’esclusione
delle imprese di piccole dimensioni dall’obbligo di revisione legale
dei conti sembra essere implicita nel disposto della Direttiva, che tut-
tavia lascia spazio alla possibilità per gli stati membri di introdurre una
diversa previsione93.
I revisori legali/società di revisione devono esprimere un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio e sulla
conformità della stessa alle previsioni di legge e devono dichiarare,
92 In Italia la revisione legale dei conti è disciplinata dal codice civile e dal D.Lgs. 39/2010.
Sull’argomento si rinvia a: B. D’AGOSTINIS, “La revisione legale dei conti”, in N. DI CAGNO (a cura
di), L’impresa societaria, Cacucci, Bari, 2012, p. 343 e ss.
93 Il Comitato permanente dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio Europeo,
in un documento presentato nel giugno 2012 al Consiglio Europeo, ha elaborato una serie di mo-
difiche alla Proposta di nuova direttiva contabile; tra queste ha precisato che la direttiva «non fa
divieto agli Stati membri di istituire un controllo legale dei conti sulle piccole imprese, tenuto conto
delle specifiche condizioni di esse e delle necessità informative degli utilizzatori dei loro bilanci».

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