Ambito di applicazione della Direttiva 2013/34/UE e definizione dimensionale delle imprese

AutoreBianca D'Agostinis
Occupazione dell'autoreDottore di Ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari
Pagine13-19
1.
AMBITO DI APPLICAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE
E DEFINIZIONE DIMENSIONALE
DELLE IMPRESE
CAPO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CATE-
GORIE DI IMPRESE E GRUPPI DI IMPRESE
Nell’articolo 1 la Direttiva precisa l’ambito di applicazione riferito,
per l’Italia, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra-
tive per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le
società a responsabilità limitata. La Direttiva si applica anche alle so-
cietà in nome collettivo e alle società in accomandita semplice qualora
tutti i soci diretti o indiretti abbiano di fatto una responsabilità limitata
perché costituiti da società di capitali.
Nell’articolo 2 la Direttiva fornisce una serie di definizioni utili per
la corretta interpretazione del suo contenuto:
enti di interesse pubblico
imprese rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 che
sono:
a) disciplinate dal diritto di uno stato membro e i cui valori mobi-
liari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamen-
tato di uno stato membro, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto
14, della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 aprile 20045, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari;
b) enti creditizi definiti dall’art. 4, punto 1, della Direttiva 2006/48/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 20066,
5 GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1.
6 GU L 177 del 30.06.2006, pag. 1.

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