Rilievo dell'interesse alle modalità della condotta ex art. 1337 C.C.

AutoreSara Tommasi
Pagine91-118
RILIEVO DELL’INTERESSE ALLE MODALITÀ DELLA CONDOTTA EX ART. 1337 C.C.
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CAPITOLO TERZO
RILIEVO DELL’INTERESSE ALLE
MODALITÀ DELLA CONDOTTA EX ART. 1337 C.C.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il dibattito sull’opportunità di disciplinare il comportamen-
to delle parti durante le trattative. - 3. I confini delle trattative. - 4. Responsabilità
precontrattuale ed esiti del procedimento di formazione del contratto. - 4.1. Respon-
sabilità precontrattuale e conclusione di un contatto valido. - 5. Ambito di applica-
zione soggettivo dell’art. 1337 c.c.
1. Premessa
L’attenzione alle modalità di svolgimento delle condotte consente
di evidenziare le potenzialità, spesso rimaste inespresse, dell’art. 1337
c.c. e di palesare la sua idoneità a porsi come regola di comportamento
in linea con l’esigenza di disciplinare una realtà dal dinamismo sem-
pre crescente1.
1 Sono state spesso sottovalutate le potenzialità applicative dell’art. 1337 c.c., per-
dendo l’occasione per trarre dalla norma tutte le implicazioni di cui essa è suscettibile. Il
dato è evidenziato da M. MANTOVANI, «Vizi incompleti del contratto e rimedio risa rcito-
rio», Torino, 1995, p. 126; G. PERLI NGIERI, Regole e comportamenti nella formazione
del contratto. Una rilettura dell’art. 1337 codice civile, Napoli, 2003, p. 11; R. SACCO, Il
contratto, in R. SACCO e G. DE NOVA, Tratt. dir. civ., Torino, 2004, I, p. 503; R. SENI-
GAGLIA, Accesso alle informazioni, cit., p. 8., spec. nt. 19; T. FEBBRAJO, La «nuova» re-
sponsabilità precontrattuale, in Riv. dir. priv., 2011, p. 195; F. ROMEO, Dovere di infor-
mazione e responsabilità precontrattuale: dalle clausole generali alla procedimentaliz-
zazione dellinformazione, in Resp. civ., 2012, p. 222. Quanto alla idoneità della culpa in
contrahendo ad assumere un ruolo che va al di là da quello tradizionale si rimanda a A.
DI MAJO, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, p. 11; ID., La responsabilità contrattuale,
Torino, 2007, p. 8. Le potenzialità dell’art. 1337 c.c. sono legate anche alla circostanza
che, secondo parte della dottrina, si tratta di una norma di chiusura volta ad operare
quando l’esistenza di spazi vuoti di diritto lascia impunita la disonestà e la slealtà del
trattare. In questo senso, si veda F. BENATTI, Responsabilità precontrattuale, in Enc.
giur. Treccani, Roma, XXVII, 1991, p. 6. M. BESSONE, Rapporto precontrattuale e do-
veri di correttezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 983, ritiene che l’art. 1337 c.c. è
previsione «così significativa proprio perché il suo assunto è tanto indeterminato. La ge-
nericità della formula dell’art. 1337 c.c. è infatti il prezzo che la norma paga per poter
operare anche nella zona dei casi che la serie delle norme di specie lascia scoperta». In
argomento cfr. R. CALVO, Le pratiche, cit., p. 192; P. GALLO, Responsabilità precontrat-
tuale: la fattispecie, in Riv. dir. civ., 2004, p. 311; A. LA TORRE, Diritto civile e codifica-
zione. Il rapporto obbligatorio, Milano, 2006, p. 7. La valorizzazione delle potenzialità
applicative dell’art. 1337 c.c. può suffragarsi anche in considerazione del fatto che tale
norma è stata considerata come tramite attraverso il quale il criterio della solidarietà ol-
CAPITOLO TERZO
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È sintomatica l’attualità e la riferibilità ai nuovi scenari di quanto
tradizionalmente affermato riguardo l’art. 1337 c.c.
Possono riproporsi, infatti, in relazione alle novità legislative ri-
chiamate nei capitoli precedenti, le considerazioni svolte agli esordi
della vigenza dell’articolo in oggetto. In questo contesto, già si segna-
la la necessità di evitare una politica del diritto che privilegi quanti sul
mercato operano in modo sleale o poco razionale, confidando di poter
far carico ad altri delle scorrettezze compiute. Ne deriverebbe, altri-
menti, un notevole pregiudizio di coloro che agiscono responsabil-
mente, in ragione di un aggravio dei costi della loro gestione.
Un oculato regime di responsabilità assicura, invece, un migliore
andamento del mercato, contenendo i rischi per gli operatori avveduti
e scoraggiando i contegni sleali e poco corretti2.
L’analisi delle motivazioni che portarono alla introduzione della
disciplina dell’art. 1337 c.c., palesa che, spesso, in certi periodi storici
ritornano prepotentemente alla ribalta esigenze e problemi che già in
precedenza avevano dominato la scena, sia pure in modo parzialmente
e inevitabilmente diverso.
La necessità della responsabilità precontrattuale viene invocata in
un momento nel quale il commercio assume dimensioni più grandi e
comincia a sentirsi il peso della grande industria3. Non si ha a che fare
più solo con i vicini, con persone note e delle quali ci si può fidare, ma
si comincia a trattare con soggetti anonimi o sconosciuti. Conseguen-
temente, è sempre più avvertito il bisogno di garanzie normative
dell’altrui correttezza nell’attività contrattuale.
Sia pure in termini in parte diversi, esigenze analoghe sorgono nel
periodo di strutturazione del mercato unico europeo; periodo anche que-
sto nel quale il commercio assume dimensioni e connotazioni diverse.
trepassa l’ambito circoscritto della obbligazione e del contratto, riferendosi al mondo più
articolato delle relazioni interindividuali. Tale considerazione è portata all’attenzione
degli interpreti già da S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1967,
p. 96. Su lla elab orazion e del con cetto di buona fede alla stregua dei valori costituzionali si
veda P. PERLINGIERI, Recenti prospettive nel diritto delle obbligazioni, in Vita not., 1976, p.
1028. Più di recente, sul punto, cfr. V. CUFFARO, Responsabilità precontrattuale, cit., p.
1265-1274; A. C. NAZZARO, Obblighi d’informare, cit., p. 125.
2 In questi termini, con specifico riferimento alle trattative, M. BESSONE, Rapporto
precontrattuale, cit., p. 974. Quanto all idoneità delle norme in tema di trattative a in-
centivare condotte economicamente efficienti cfr. F. ROLFI, Le obbligazioni da contatto
sociale, cit., p. 581. Sullo sforzo della disciplina in tema di pratiche commerciali a mora-
lizzare il mercato cfr. A. GENTILI, Pratiche sleali, cit., p.66.
3 A. NATTINI, Cenni critici, cit., p. 243; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità
civile, cit., p. 661.

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