La rilevanza della cittadinanza ai fini dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo

AutoreMartina Guidi
Pagine179-205
MARTINA GUIDI
LA RILEVANZA DELLA CITTADINANZA
AI FINI DELL’ESECUZIONE DEL MANDATO
D’ARRESTO EUROPEO
SOMMARIO: 1. Breve introduzione sull’attuazione della decisione quadro relativa al mandato
d’arresto europeo. – 2. Le possibilità di rifiutare la consegna dei cittadini dello Stato di
esecuzione. – 3. La legittima “discriminazione” del non cittadino nell’esecuzione del man-
dato d’arresto europeo secondo la Corte di giustizia. – 4. La parziale illegittimità costitu-
zionale della disposizione italiana relativa alle ipotesi di rifiuto della consegna a fini esecu-
tivi. – 5. La consegna dei cittadini di Stati terzi residenti o dimoranti in uno Stato membro.
1. Nell’ambito dell’Unione europea, il mandato d’arresto europeo costituisce
un meccanismo di cooperazione giudiziaria penale che ha avuto ampia applica-
zione e sicuro successo dal punto di vista operativo. A più di sette anni dall’entrata
in vigore della decisione quadro che l’ha istituito1, il mandato d’arresto europeo è
1 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GUUE L 190, 18 luglio 2002, p.
1 ss. A parziale riforma della decisione quadro in esame è stata recentemente adottata la decisione
quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i di-
ritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconosci-
mento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo, GUUE L 81, 27 marzo
2009, p. 24 ss. In particolare, viene inserito nel testo della decisione quadro sul mandato di arresto
europeo un nuovo art. 4-bis, secondo cui l’autorità di esecuzione, tra l’altro, può non dare seguito
a un mandato d’arresto emesso a fini esecutivi se l’interessato non è comparso personalmente al
processo, salvo che il mandato indichi che la persona ricercata sia stata, a tempo debito, personal-
mente citata o ufficialmente informata con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo,
o abbia conferito un mandato ad un difensore – di fiducia o d’ufficio – che l’abbia in effetti patro-
cinata in giudizio, ovvero, dopo aver ricevuto la notifica della decisione e l’informativa sul suo
diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello, abbia dichiarato di non opporvisi o comun-
que non abbia esercitato quei diritti entro il termine stabilito. Qualora, infine, non abbia ricevuto
personalmente la notifica della decisione, l’interessato dovrà essere espressamente informato del
diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello che consenta di riesaminare il merito della
causa e condurre, eventualmente, alla riforma della decisione originaria. Il termine per l’attua-
zione della decisione quadro è da poco decorso (28 marzo 2011), ma gli Stati membri possono
avvalersi, in caso di seri motivi, di una specifica dichiarazione che consenta loro di ottemperare,
al più tardi, entro il termine del 1° gennaio 2014.
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noto come uno strumento efficace per la cattura e la consegna di persone interna-
zionalmente ricercate, che nei rapporti tra gli Stati membri dell’Unione ha sostitu-
ito dal 1° gennaio 2004 la procedura di estradizione tradizionale2. In particolare, il
mandato d’arresto europeo è caratterizzato da una procedura decisionale intera-
mente giudiziaria, nella quale il potere politico interviene solo in minima parte, da
termini vincolanti e piuttosto brevi per lo svolgimento della procedura, dall’uso di
un modulo predisposto e dalla espressa previsione di alcuni motivi (obbligatori o
facoltativi) di rifiuto della consegna della persona ricercata.
Malgrado il suo successo operativo, il sistema di attuazione del mandato
d’arresto europeo è lungi dall’essere pienamente funzionante. In taluni Stati
membri l’applicazione della decisione quadro risulta lacunosa o in difformità ri-
spetto al dettato normativo3. La Commissione, nella sua recente relazione dell’11
aprile 20114, ha rilevato che dodici Stati membri non hanno apportato modifiche
alle rispettive legislazioni, benché fossero stati invitati a farlo in precedenti rela-
zioni del Consiglio e della Commissione5. Ciò è stato considerato “ancor più
deplorevole” nel caso di Stati membri che nella relazione del 2007 della Com-
missione erano stati espressamente chiamati ad attivarsi per conformarsi piena-
mente alla decisione quadro del Consiglio6. La non corretta attuazione della de-
cisione quadro da parte di alcuni Stati membri non soltanto mina il rispetto del
diritto dell’Unione europea, ma in questo contesto specifico potrebbe pregiudi-
care anche la fiducia reciproca essenziale all’efficace funzionamento del man-
dato d’arresto europeo.
2 Secondo quanto riportato dalla Commissione europea nella sua relazione dell’11 aprile
2011, Attuazione della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, COM(2011)175 def., i dati stati-
stici disponibili raccolti tra il 2005 e il 2009 riportano 54.689 mandati emessi e 11.630 mandati
eseguiti. Durante tale periodo, fra il 51% e il 62% dei ricercati hanno acconsentito alla propria
consegna, in media dopo un periodo che va dai 14 ai 17 giorni, mentre la durata media della pro-
cedura per la consegna di coloro che non hanno acconsentito è stata di 48 giorni. Tale situazione
si distingue positivamente da quella precedente all’introduzione del mandato, caratterizzata da
una durata media di un anno per l’estradizione di ricercati, ed è il frutto di una forma di coopera-
zione senza dubbio più efficace nell’assicurare che la libera circolazione delle persone nell’UE
non si traduca in un’occasione di elusione della giustizia.
3 Dal dicembre 2009, in conseguenza dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della
natura giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali, le norme del Trattato che
reggono gli strumenti legislativi nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria hanno cam-
biato il contesto in cui opera il mandato d’arresto europeo. In particolare, per quanto qui interessa,
quando uno strumento pre-Lisbona quale la decisione quadro del Consiglio viene modificato, nei
confronti di tale atto diventano esercitabili il potere della Commissione di attivare procedure di
infrazione e la conseguente competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In mancanza
di modifiche, tali poteri troveranno applicazione dopo il 1° dicembre 2014, trascorso il periodo
transitorio previsto dal Trattato.
4 COM(2011)175 def., cit.
5 Belgio, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Italia, Malta, Olanda, Re-
gno Unito, Svezia.
6 La Commissione si riferisce a Cipro, Danimarca, Italia, Malta, Olanda e Regno Unito.

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