Il mediatore europeo nel Trattato di Lisbona

AutoreAngela Maria Romito
Pagine61-84
ANGELA MARIA ROMITO
IL MEDIATORE EUROPEO
NEL TRATTATO DI LISBONA
SOMMARIO: 1. Il Mediatore europeo nel processo di democratizzazione dell’Unione europea.
– 2. Origini e sviluppo: da Maastricht a Lisbona. – 3. Il ruolo del Mediatore europeo. – 4.
Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona. – 5. Il Mediatore europeo e gli organi giuri-
sdizionali alla luce del Trattato di Lisbona. – 6. Dati e statistiche sull’operato del Media-
tore. – 7. Conclusioni.
1. È fuor di dubbio che l’obiettivo principale dell’ultima riforma dell’Unione
europea, entrata in vigore nel dicembre 2009, sia l’implementazione della parte-
cipazione democratica alla vita dell’Unione attraverso un maggiore coinvolgi-
mento dei cittadini, il rafforzamento del dialogo tra le istituzioni europee e le
organizzazioni della società civile, il potenziamento dei diritti e, tra questi, in
particolare del diritto ad una buona amministrazione.
Nel tentativo di rendere più popolare il processo di integrazione europea il
Trattato di Lisbona, definito anche il “citizens’ Treaty”, ha apportato numerose
ed importanti modifiche al sistema convenzionale previgente, che, incidendo sul
meccanismo di funzionamento dell’Unione europea, sono in gran parte nel senso
di una rinnovata attenzione al tema della cittadinanza1.
In realtà la preoccupazione di assicurare una adesione consapevole dei citta-
dini alla costruzione europea era da molto tempo avvertita: la storia degli ultimi
anni, ed in particolare la “crisi europea” che si è aperta all’indomani del falli-
mento del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa di Roma 2004, ha
svelato il diffuso e latente sentimento di disaffezione verso l’Unione generato
anche (ma non solo) dalla scarsa percezione che si ha dell’Europa nella vita di
1 In generale sul tema della cittadinanza alla luce del Trattato di Lisbona, la bibliografia è vasta:
si rinvia, da ultimo, a M. CARTABIA, I diritti fondamentali e la cittadinanza dell’Unione, in F. BAS-
SANINI, G. TIBERI (a cura di), Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, Bolo-
gna, 2008, p. 125; E. GROSSO, Cittadinanza e vita democratica in Europa dopo il Trattato di Li-
sbona, in A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di
Lisbona, Napoli, 2009, p. 207 ss.; L. MOCCIA (a cura di), Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’U-
nione Europea, Milano, 2010; C. MORVIDUCCI, I diritti dei cittadini europei, Torino, 2011.
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tutti i giorni; di conseguenza l’Unione per un rilancio del processo di integra-
zione ha colto l’urgente necessità di adottare misure che da un lato rafforzassero
il principio di democrazia rappresentativa e dall’altro riproponessero il principio
di democrazia partecipativa attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini euro-
pei nel processo della sua costruzione.
Invero, con il Trattato attualmente in vigore non si è solo cercato di raziona-
lizzare e risistemare i diritti di cittadinanza già acquisiti, ma si è proceduto, nel
tentativo di colmare lo storico gap di deficit democratico, endogeno all’origine
stessa dell’allora Comunità europea, a dare maggior spazio a quei diritti che de-
lineano più chiaramente lo status anche politico del cittadino europeo2.
A titolo esemplificativo basti ricordare che negli articoli 10 ed 11 del Nuovo
Trattato sull’Unione (NTUE), in particolare, l’Unione non solo riconosce a tutti
i suoi cittadini il diritto ad una democrazia rappresentativa, e cioè il diritto di
scegliere i propri rappresentanti, ma anche il diritto di partecipare alla vita demo-
cratica della stessa prescrivendo che le istituzioni si impegnino a costruire e man-
tenere un continuo dialogo con i cittadini e le associazioni rappresentative per
conoscere e scambiare opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione, e che la
Commissione in particolare proceda ad ampie consultazioni volte ad assicurare
coerenza e trasparenza alle azioni dell’Unione stessa3. Come efficacemente sin-
tetizzato dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy in occasione di un
recente seminario “an increased efficiency demands an increased legitimacy”4.
2 Per maggiori ragguagli sul tema del deficit democratico cfr. ex multis C. BLAUMANN, Cito-
yenneté et déficit démocratique, in La Citoyenneté européenne, 2000, p. 227 ss.; C. FRANK, Le
deficit démocratique: une notion en débat, in Mélanges en Hommage à Jean-Victor Louis, Bruxel-
les, 2003, p. 175 ss.; C. PINELLI, Che fine ha fatto il deficit democratico?, in S. GAMBINO (a cura
di), Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali,
Milano, 2006, p. 255 ss.
3 Per più ampi riferimenti si rinvia, in chiave critica, a U. VILLANI, Istituzioni di Diritto
dell’Unione europea, Bari, 2010, II ed., spec. pp. 20 e 38 ss.; nonché a C. MORVIDUCCI, op. cit., p.
55 ss.; C. PINELLI, Le “disposizioni relative ai principi democratici”, in F. BASSANINI, G. TIBERI (a
cura di), op. cit., p. 125; S. F. NICOLOSI, Il processo di integrazione europea e la partecipazione
dei singoli individui al diritto “comunitario”: una breve riflessione, in C. ZANGHÌ, L. PANELLA (a
cura di), Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità, Torino, 2009, p. 455 ss.
4 Così Herman Van Rompuy in “Reassuring European Citizens: Democratic Checks and
Balances in the Union”, relazione tenuta durante un seminario organizzato a Bruxelles dal Media-
tore europeo e dal Parlamento europeo il 18 marzo 2011 dal titolo: “Is Lisbon Treaty delivering for
citizens?”. Il Presidente, nel sintetizzare le novità introdotte da Lisbona, ha indicato gli otto punti
cardine attraverso i quali si è inteso rafforzare la legittimazione democratica dell’Unione: “We
have provided that all European legislation has to be approved not only by ministers in the Council
but by directly elected MEPs as well – who citizens themselves choose specifically to deal with
European issues and send on their behalf to Brussels; − we’ve provided that national parliaments
should receive all European proposals in order to check that the EU has not gone beyond its remit
(principle of subsidiarity) and allowing them to give their input on the substance; − we provided
a charter of rights to reassure citizens that no decision taken by the European institutions and no
provision of EU law can violate fundamental rights. All our member states, in one way or another,
have such provisions domestically and it is important that the EU live up to the same standards;
− we’ve provided for citizens to be able to petition the European Parliament; − we have also pro-

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