N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 maggio 2011

Ricorso della, provincia autonoma di Trento in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 20 maggio 2011, n. 1081, rappresentata e difesa, come da procura speciale rep.n. 27533 del 23 maggio 2011, rogata dal dott. Tommaso Sussarellu,

Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, dal prof. avv.

Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, in via Confalonieri, n.5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, in relazione:

all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, commi 9 e 11, nelle parti in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento, nonche' agli artt. 5 e 6 se ed in quanto alla stessa riferibili per effetto dei predetti richiami;

all'art. 15, comma 3 e primo periodo del comma 4, nelle parti in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento;

Per violazione:

dell'articolo 4, n. 3); dell'articolo 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24), 29); dell'articolo 9, nn. 9) e 10); dell'articolo 16; del titolo vi, in particolare degli articoli 80, comma 1, e 81, comma 2; del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);

dell'articolo 117, commi 3 e 5, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ed in particolare del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; del d.P.R. 1º novembre 1973, n. 690; del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;

del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, ed in particolare dell'articolo 2.

Fatto La Provincia autonoma di Trento ha potesta' legislativa primaria in materia di 'urbanistica' e di 'tutela del paesaggio' (art. 8, n. 5 e n. 6 dello Statuto).

Inoltre, gia' prima del 2001 - sulla base delle sole attribuzioni statutarie indicate in epigrafe - alle Province autonome era stata riconosciuta competenza in materia di energia, mediante apposite norme di attuazione dello Statuto: in particolare, l'articolo 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di energia (come modificato dal d. lgs. n. 463 del 1999), ha trasferito alle Province autonome le funzioni in materia di energia esercitate dallo Stato sia direttamente mediante gli organi centrali e periferici, sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale (comma 1). E lo stesso articolo 01 ha precisato (comma 2) che le funzioni relative alla materia 'energia' concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

In conseguenza del trasferimento l'art. 15 d.P.R. n. 235/1977 ha disposto - e tuttora dispone - che 'non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto'. Realizzato oltre due decenni prima della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, in relazione alla realizzazione degli impianti di produzione di energia, tale riconoscimento di competenza si fondava soprattutto, oltre che sulle gia' citate competenze primarie in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, su quelle concorrenti in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita'. Accanto al gia' citato d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , altre norme di attuazione regolano il riparto di materie previsto dallo Statuto. Tra queste rilevano qui in particolare il d.P.R. n. 381/1974, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, il d.P.R. n. 115/1973, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione, ed il d.P.R. n.

690/1973, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare).

Infine, sul piano generale l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, regola - come e' ben noto - il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, escludendo l'applicabilita' diretta di norme legislative statali nelle materie provinciali e la possibilita' che atti sublegislativi statali intervengano nelle stesse materie.

Nel territorio provinciale la materia e' fittamente disciplinata dagli atti emanati in attuazione del quadro statutario, consistenti a parte il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche emanato d'intesa tra lo Stato e la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto (ed in concreto approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006) - nella legislazione provinciale e negli atti emanati in base ad essa.

Cosi', nella materia rilevano le previsioni e le indicazioni contenute in particolare nel Piano urbanistico provinciale (1.p.

5/2008), nel Piano energetico provinciale (deliberazione Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003) ed in generale negli altri strumenti di pianificazione e programmazione provinciale o locale, che riguardano anche fonti energetiche rinnovabili.

Per quanto attiene in particolare gli aspetti urbanistici e paesaggistici, rilevano le previsioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale).

Nell'esercizio delle proprie competenze primarie in tali materie, e in coerenza con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 387/2003 (recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita''), la Provincia ha dato attuazione diretta all'articolo 6 della direttiva mediante la legge provinciale n. 20 del 2005.

Precisamente, l'articolo 29 ha introdotto nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (recante Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) l'art. 1-bis 3, intitolato appunto Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.

Tale disposizione regola per il territorio provinciale le procedure...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT