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Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: Art. 1.
Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.
Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 48, esclusi dalla competenza provinciale a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: Art. 1.
Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 48, esclusi dalla competenza provinciale a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art
2.
Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civilta', meritano di essere conservate e tutelate.
Nulla e' innovato per quanto riguarda l'archivio di Stato della provincia di Trento e la relativa disciplina giuridica.
Art
2.
Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civilta', meritano di essere conservate e tutelate.
((Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all'articolo 1, primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonche' gli archivi e i documenti dei privati.
Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e da tre rappresentanti della provincia.
Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresi' essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente.
Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato A al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il presidente della provincia di Trento possono essere altresi' affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.
La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine).))1