DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2019, n. 143 - Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM

Coming into Force31 Dicembre 2019
Enactment Date07 Agosto 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/12/16/19G00150/CONSOLIDATED/20201231
Published date16 Dicembre 2019
Official Gazette PublicationGU n.294 del 16-12-2019
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettera e), il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 19, comma 01;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'articolo 270;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del quale «Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto AFAM in data 22 settembre 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le modalita' per l'inserimento del personale docente in apposite graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

  2. per Istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;

  3. per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  4. per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  5. per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

  6. per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Art 2.

Programmazione e reclutamento del personale

  1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attivita' didattiche e dei servizi amministrativi, della propria dotazione organica, considerati i posti gia' vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, nonche' degli equilibri di bilancio.

  2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e puo' essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonche' in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilita' previste dal CCNL entro il mese di aprile.

  3. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma ai seguenti criteri:

    1. possibilita' di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non puo' comunque essere superiore allo 0,5;

    2. possibilita' di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione e' attuata nel rispetto del limite annuo del trenta per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui e' stata approvata la programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unita' superiore;

    3. destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformita' alle facolta' assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma:

      1) del cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

      2) di un importo non superiore al dieci per cento, per l'anno accademico 2020/2021, della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    4. obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilita' previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il trentacinque per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine:

      1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

      2) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

      3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

      4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

    5. obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della...

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