DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. 132 - Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508

Coming into Force28 Giugno 2003
Enactment Date28 Febbraio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/06/13/003G0159/CONSOLIDATED/20191216
Published date13 Giugno 2003
Official Gazette PublicationGU n.135 del 13-06-2003
Capo I Principi e disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999;

Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;

Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;

Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' e definizioni

  1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonche' per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.

  2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.

  3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

  1. per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

  3. per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;

  4. per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

  5. per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art 2.

Autonomia statutaria

  1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:

  1. l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attivita' formative e scientifiche, nonche' alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;

  2. lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca, nonche' della correlata attivita' di produzione;

  3. modalita' e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonche' dell'attivita' complessiva dell'istituzione;

  4. la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformita' all'articolo 6 della legge;

  5. modalita' e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

  6. la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

  7. l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformita' alla normativa vigente;

  8. per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilita' di una sua articolazione sul territorio, in conformita' al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

  9. per l'Accademia nazionale di danza, la possibilita' di una sua articolazione sul territorio, in conformita' al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

Art 3.

Autonomia regolamentare

  1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformita' alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:

  1. il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attivita' formative, in conformita' ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;

  2. i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' disciplinano le modalita' di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformita' all'articolo 2, comma 4, della legge.

Capo II Organizzazione
Art 4.

O r g a n i

  1. Sono organi necessari delle istituzioni:

    1. il presidente;

    2. il direttore;

    3. il consiglio di amministrazione;

    4. il consiglio accademico;

    5. il collegio del revisori;

    6. il nucleo di valutazione;

    7. il collegio dei professori;

    8. la consulta degli studenti.

  2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

  3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art 5.

Presidente

  1. Il presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

  2. Il presidente e' nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

  3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

Art 5.

Presidente

  1. Il presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

    ((2. Il presidente e' nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonche' di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

  2. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta...

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