DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca

Coming into Force12 Settembre 2013
Enactment Date12 Settembre 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/09/12/13G00147/CONSOLIDATED/20201231
Published date12 Settembre 2013
Official Gazette PublicationGU n.214 del 12-09-2013
CAPO I Disposizioni per gli studenti e per le famiglie
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti di ricerca;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: ART. 1 (Welfare dello studente)

  1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

  2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

    1. merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;

    2. esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;

    3. condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonche' le modalita' di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entita' dei benefici, le modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.

  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti di ricerca;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: ART. 1 (Welfare dello studente)

  1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti , anche con disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

  2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

    1. LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128;

    2. esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilita' di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;

    3. condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonche' le modalita' di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari.

  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.

Art 2.

(Diritto allo studio)

  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.

Art 2.

(Diritto allo studio)

  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.

((2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo modalita' da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalita' per accedervi, nonche' degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: "delle regioni" sono inserite le seguenti: ", oltre al gettito di cui alla lettera b),".

2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente:

"1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68")).

Art 2.

(Diritto allo studio)

  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'...

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