DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109 - Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Coming into Force03 Maggio 1998
Published date18 Aprile 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/04/18/098G0160/CONSOLIDATED/20140124
Enactment Date31 Marzo 1998
Official Gazette PublicationGU n.90 del 18-04-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati;

Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Prestazioni sociali agevolate

  1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonche' della pensione e assegno di invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e assimilate.

  2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo 3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infraannuale, gli enti erogatori possono altresi' differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita' attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati;

Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Prestazioni sociali agevolate

  1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonche' della pensione e assegno di invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e assimilate.In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.

  2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresi' differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita' attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati;

Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Prestazioni sociali agevolate

  1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonche' della pensione e assegno di invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.

  2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresi' differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono...

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