DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212 - Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508

Coming into Force02 Novembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/10/18/005G0236/CONSOLIDATED/20190828
Published date18 Ottobre 2005
Enactment Date08 Luglio 2005
Official Gazette PublicationGU n.243 del 18-10-2005
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;

Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati, espresso in data 29 settembre 2004;

Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data 29 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

  1. per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;

  3. per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;

  4. per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

  5. per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

  6. per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

  7. per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;

  8. per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;

  9. per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;

  10. per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

  11. per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attivita' didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;

  12. per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

  13. per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;

  14. per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;

  15. per curriculum: l'insieme delle attivita' formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;

  16. per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.

Capo II ORDINAMENTI DIDATTICI
Art 2.

Finalita'

  1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per 1'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.

  2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.

Art 3.

Titoli e corsi

  1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

    1. diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

    2. diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

    3. diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

    4. diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;

    5. diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

  2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.

  3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

  4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

  5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6.

  6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario.

  7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

  8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

  9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

Art 3.

Titoli e corsi

  1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

    1. diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

    2. diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

    3. diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

    4. diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;

    5. diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

  2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.

  3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

  4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

  5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5.

  6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario.

  7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze...

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