DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n. 212 - Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

Coming into Force27 Settembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/09/26/002G0245/CONSOLIDATED/20201230
Published date26 Settembre 2002
Enactment Date25 Settembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.226 del 26-09-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalita' delle sedi scolastiche, nonche' di disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola

  1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione di soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.

  3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalita' delle sedi scolastiche, nonche' di disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola

  1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione di soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.

  3. All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 2.

Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

  1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

  2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Art 3.

Finanziamento degli uffici scolastici regionali

  1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilita' relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro...

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