LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca

Coming into Force12 Novembre 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/11/11/13G00172/ORIGINAL
Published date11 Novembre 2013
Enactment Date08 Novembre 2013
Official Gazette PublicationGU n.264 del 11-11-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 novembre 2013 NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE

12 SETTEMBRE 2013, N. 104

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le seguenti: «, anche con disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

al comma 2:

la lettera a) e' soppressa;

alla lettera b), le parole: «ristorazione o trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilita' di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: «Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari».

All'articolo 2:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo modalita' da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalita' per accedervi, nonche' degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: "delle regioni" sono inserite le seguenti: ", oltre al gettito di cui alla lettera b),".

2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente:

"1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68"

.

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «premi»;

al secondo periodo, le parole: «Il bando stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM,» e le parole: «delle singole borse di studio» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli premi»;

al comma 2, alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «Le borse di studio sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «I premi sono attribuiti» e le parole: «sono cumulabili con quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili con le borse di studio»;

al secondo periodo, le parole: «delle borse» sono sostituite dalle seguenti: «dei premi» e le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014 attraverso il sito internet istituzionale del medesimo Ministero»;

al comma 4, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni»;

alla rubrica, le parole: «Borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «Premi».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo

;

al comma 2, dopo le parole: «nei locali chiusi» sono inserite le seguenti: «e nelle aree all'aperto di pertinenza» e le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attivita' formative finalizzate all'educazione alla salute

;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: «il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli» sono inserite le seguenti: «locali, stagionali e biologici» e dopo le parole: «appositi programmi di educazione alimentare,» sono inserite le seguenti: «anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale,»;

l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonche' l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresi' un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.

5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda le attivita' da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate.

5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 10-bis e' soppresso;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"10-ter. La pubblicita' di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:

a) la dicitura: 'presenza di nicotina';

b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

10-quater. Entro sei mesi...

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