DECRETO 15 luglio 1999, n. 309 - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente procedure e modalita' di definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte

Coming into Force08 Settembre 1999
End of Effective Date30 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/09/07/099G0326/CONSOLIDATED/20030331
Published date07 Settembre 1999
Enactment Date15 Luglio 1999
Official Gazette PublicationGU n.210 del 07-09-1999
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recanti misure urgenti nel settore lattierocaseario;

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

Visto il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare l'articolo 1, comma 14, che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti del Ministro per le politiche agricole per la definizione di ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e dalle province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2 del medesimo decretolegge;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 27 maggio 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva sugli atti normativi, nella seduta del 5 luglio 1999;

Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento considerato che sono in corso di effettuazione le notifiche delle compensazioni nazionali e degli aggiornamenti delle quote;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7427 del 13 luglio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Integrazione del contraddittorio

  1. Qualora la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, sia stata adottata in assenza di contraddittorio, per causa non imputabile al...

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