LEGGE 27 aprile 1999, n. 118 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario

Coming into Force01 Maggio 1999
Published date30 Aprile 1999
Enactment Date27 Aprile 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/04/30/099G0192/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.100 del 30-04-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio

dei Ministri De Castro, Ministro per le

politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1999, N. 43.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimita' delle stesse riduzioni.";

al comma 2, primo periodo, le parole: ", sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte", e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole:

"mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento";

al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati";

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

3-ter. Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province...

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