Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1999, N. 43.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimita' delle stesse riduzioni.";
al comma 2, primo periodo, le parole: ", sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte", e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole:
"mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento";
al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.
3-ter. Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province...