IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato C;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Vista la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezione e intossicazioni alimentari;
Vista la direttiva 97/22/CE del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la citata direttiva 92/117/CEE;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
zoonosi: qualsiasi malattia o infezione che puo' trasmettersi naturalmente dagli animali all'uomo;
agente zoonotico: qualsiasi batterio, virus o parassita che puo' provocare zoonosi;
laboratorio nazionale autorizzato: ogni laboratorio pubblico competente ad effettuare esami di campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di un agente zoonotico;
campione: il campione prelevato dal proprietario o dal responsabile dello stabilimento o degli animali, o prelevato a loro nome, per la ricerca di un agente zoonotico;
campione ufficiale: il campione prelevato dall'autorita' competente ai fini dell'esame di un agente zoonotico; il campione ufficiale, che deve essere prelevato senza preavviso, deve fare riferimento alla specie, al tipo, al quantitativo e al metodo di raccolta nonche' all'identificazione dell'origine dell'animale o del prodotto di origine animale;
autorita' competente: il Ministero della sanita', le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita' cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, di sanita' pubblica e di polizia sanitaria, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni.