DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 191 - Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Coming into Force25 Maggio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/05/24/006G0210/ORIGINAL
Published date24 Maggio 2006
Enactment Date04 Aprile 2006
Official Gazette PublicationGU n.119 del 24-05-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497;

Visto il decreto dei Ministro della sanita' 26 settembre 2000, n. 339;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri della Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

  1. Lo scopo del presente decreto e' quello di garantire una adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.

  2. Il presente decreto disciplina:

    1. la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

    2. la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata;

    3. l'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare;

    4. lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.

  3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sanita' animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano, oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le seguenti:

  1. zoonosi: qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l'uomo;

  2. agente zoonotico: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entita' biologica che possa causare una zoonosi;

  3. resistenza agli antimicrobici: la capacita' di determinate specie di microrganismi di sopravvivere, se non addirittura di crescere, in presenza di una data concentrazione di un agente antimicrobico sufficiente di solito ad inibire la crescita o ad uccidere microrganismi della stessa specie;

  4. focolaio di tossinfezione alimentare: un'incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o piu' casi di persone colpite dalla stessa malattia o infezione, oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione od una correlazione probabile con la stessa fonte alimentare;

  5. sorveglianza: un sistema di raccolta, analisi e diffusione dei dati sull'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata.

Art 3.

Obblighi generali

  1. L'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' il Ministero della salute.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta, all'analisi e all'invio al Ministero della salute dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata, entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai requisiti fissati dal presente decreto ed alle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

  3. Qualora le regioni e le province autonome non ottemperino a quanto previsto dal comma 2 entro la data fissata, il Ministero della salute provvede a richiedere i dati di cui al medesimo comma 2 agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.

  4. Il personale dell'autorita' competente di cui al comma 1 riceve una formazione iniziale e continua in materia di scienze veterinarie, microbiologia o epidemiologia. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532.

Art 4.

Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta dei dati pertinenti e comparabili per individuare e descrivere i pericoli, valutare l'esposizione e caratterizzare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici.

  2. La sorveglianza e' effettuata dall'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio nella fase o nelle fasi della catena alimentare piu' appropriate in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in particolare a livello di produzione primaria, e in altre fasi della catena alimentare...

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