DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 243 - Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni

Coming into Force14 Dicembre 2005
Enactment Date09 Novembre 2005
Published date29 Novembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/11/29/005G0270/CONSOLIDATED/20111014
Official Gazette PublicationGU n.278 del 29-11-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41, comma 3;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, recante la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, cosi' come modificato dal decreto del medesimo Ministro in data 7 febbraio 1994;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e del 16 settembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni

  1. Il Consiglio superiore delle comunicazioni, di seguito denominato: "Consiglio superiore", esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato: "Ministro", in tutte le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresi', i compiti gia' attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti:

    1. atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria;

    2. contratti di servizio e contratti di programma;

    3. atti recanti norme, prescrizioni o capitolati di natura tecnica;

    4. accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari;

    5. accordi con regioni ed enti locali;

    6. atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione,'di multimedialita' e di intermedialita', di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.

  2. Il parere del Consiglio superiore puo' inoltre essere richiesto su argomenti attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.

  3. Il Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Ministro o, per il suo tramite, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorita' estere.

  4. Il Consiglio superiore puo' essere incaricato dal Ministro di compiere indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e puo' procedervi di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente l'utilita', ai fini dell'efficacia della sua azione consultiva, anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso ha facolta', inoltre, di proporre agli organi competenti del Ministero delle comunicazioni lo svolgimento di studi, indagini o istruttorie che rivestano un interesse strategico, nelle materie di cui ai commi 2, 3 e 4.

  5. Il Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del Ministero, compiti di proposta e di segnalazione, preordinati allo sviluppo ed al miglioramento delle comunicazioni attraverso ogni tecnologia.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41, comma 3;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, recante la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, cosi' come modificato dal decreto del medesimo Ministro in data 7 febbraio 1994;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e del 16 settembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni

  1. Il Consiglio superiore delle comunicazioni, di seguito denominato: "Consiglio superiore", esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato: "Ministro", in tutte le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresi', i compiti gia' attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti:

    1. atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria;

    2. contratti di servizio e contratti di programma;1

    3. atti recanti norme, prescrizioni o capitolati di natura tecnica;

    4. accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari;

    5. accordi con regioni ed enti locali;

    6. atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione,'di multimedialita' e di intermedialita', di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.

  2. Il parere del Consiglio superiore puo' inoltre essere richiesto su argomenti attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.

  3. Il Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Ministro o, per il suo tramite, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorita' estere.

  4. Il Consiglio superiore puo' essere incaricato dal Ministro di compiere indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e puo' procedervi di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente l'utilita', ai fini dell'efficacia della sua azione consultiva, anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso ha facolta', inoltre, di proporre agli organi competenti del Ministero delle comunicazioni lo svolgimento di studi, indagini o istruttorie che rivestano un interesse strategico, nelle materie di cui ai commi 2, 3 e 4.

  5. Il Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del Ministero, compiti di proposta e di segnalazione, preordinati allo sviluppo ed al miglioramento delle comunicazioni attraverso ogni tecnologia.

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