Art
1.
Denominazione
Il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1953, n. 83, assume la denominazione di "Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione".
Art
2.
Attribuzioni
Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione deve essere sentito:
sui progetti di piani regolatori per i servizi di telecomunicazioni e relative, modifiche;
sul progetto di piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative modifiche;
sui progetti di piani regolatori dei servizi postali e relative modifiche;
sui programmi, annuali e pluriennali, di sviluppo, potenziamento, meccanizzazione e automazione dei servizi, predisposti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
sui piani tecnici esecutivi predisposti dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, in attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera d), nonche' sui progetti di lavori e forniture di particolare entita' o che comportino l'introduzione di nuove tecniche, redatti dai concessionari medesimi;
sui programmi e piani di sviluppo e di automazione degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali e da enti pubblici;
sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi di telecomunicazioni;
sugli schemi di convenzioni relative a concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dalle aziende postelegrafoniche o nei servizi di telecomunicazioni gestiti da amministrazioni statali e da enti pubblici;
sui progetti di lavori, di forniture, di meccanizzazione e di automazione relativi ai servizi gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i quali sia obbligatorio il parere del consiglio di amministrazione;
sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione relativi ai servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende postelegrafoniche e per il coordinamento di detti programmi con quelli predisposti dai concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
sui programmi di istruzione professionale di categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per le quali non sia previsto lo svolgimento di corsi a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Il Consiglio ha facolta' di proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni.
Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e puo' pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato sottopongono al suo esame.
Art
3.
Ordinamento
Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione si divide...