IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;
Visto l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Vista, altresi', la normativa che disciplina le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione del Registro italiano dighe
Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.