DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n. 136 - Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Coming into Force01 Luglio 2003
Enactment Date24 Marzo 2003
Published date16 Giugno 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/06/16/003G0153/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.137 del 16-06-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Vista, altresi', la normativa che disciplina le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;

Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione del Registro italiano dighe

  1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.

  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.

Art 2.

Organi del RID

  1. Sono organi del RID:

  1. il presidente;

  2. il consiglio di amministrazione;

  3. il collegio dei revisori dei conti.

Art 3.

Il presidente

  1. Il presidente, legale rappresentante del RID, e' scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.

Art 4.

Il consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro consiglieri di cui:

    1. due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    2. un membro esperto in materie giuridiche;

    3. un membro esperto in gestione d'impresa, designato dalla Conferenza di cui alla lettera a).

  2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.

  3. In caso di cessazione dall'incarico del presidente o di uno o piu' membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalita' ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio.

  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID.

  5. Il consiglio di amministrazione:

    1. adotta, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    2. approva, su proposta del direttore generale, le determinazioni relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del personale, coerenti con le particolari attivita' di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza;

    3. adotta il regolamento di contabilita' e gestione del RID da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; il regolamento dovra' prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonche' agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

    4. individua gli obiettivi, i programmi, le priorita' e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita'; definisce criteri e modalita' per il monitoraggio e la valutazione dei risultati;

    5. approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonche' gli schemi previsionali pluriennali;

    6. approva le direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;

    7. adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attivita' delle commissioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, gia' istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

    8. si esprime sulle proposte della consulta degli...

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