DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993, n. 106 - Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183

Coming into Force11 Aprile 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/10/093G0109/CONSOLIDATED/20031212
Published date10 Aprile 1993
Enactment Date05 Aprile 1993
Official Gazette PublicationGU n.84 del 10-04-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che all'art. 9 demanda ad appositi regolamenti la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;

Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Considerato che si rende necessario apportare al suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo, le modificazioni necessarie a garantire la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi tecnici nazionali, ed in particolare a dotare tali Servizi di una piu' razionale ed efficiente struttura organizzativa;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 16 marzo 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento modifica ed integra il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, al fine di assicurare la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati "Servizi", come sistema coordinato ed unitario.

  2. Con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "legge", possono essere istituiti ulteriori Servizi e introdotte ulteriori modificazioni al regolamento.

Art 2.

Il Comitato dei Ministri

  1. Fatte salve le altre competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge, nell'ambito del potere di alta vigilanza, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all'art. 21, comma 2, lettera d), della legge.

  2. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.

Art 3.

Coordinamento delle attivita'

  1. Il consiglio dei direttori di cui all'art. 9, comma 7, della legge, assicura:

    1. il coordinamento delle attivita' tecnico-scientifiche degli organismi rappresentati nel Consiglio;

    2. l'armonizzazione dell'attivita' degli organismi di cui alla lettera a) con quella delle strutture tecniche, operanti in analoghi settori, delle regioni a statuto speciale ed ordinario, delle prov- ince autonome di Trento e Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica ed irrigazione e dei consorzi di bacino imbrifero montano.

  2. La funzione di cui alla lettera b) del comma 1 e' svolta con il concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti alle sedute del consiglio stesso. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, inoltre, a fornire al consiglio dei direttori le informazioni sulla consistenza e sulle modalita' di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti da esse stesse e dagli altri enti indicati nella lettera b) citata ed i rispettivi programmi di attivita'.

  3. Il presidente del consiglio dei direttori puo' convocare i consigli scientifici e altri organi collegiali di consulenza tecnico- scientifica degli organismi rappresentati nel consiglio dei direttori per sottoporre agli stessi specifici quesiti.

  4. Le funzioni di segreteria tecnica del consiglio dei direttori sono svolte dal Dipartimento di cui all'art. 4.

  5. I Servizi collaborano con il Servizio nazionale della protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art 4.

Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali

  1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

  2. Il Dipartimento provvede:

    1. allo svolgimento, attraverso i Servizi, dell'attivita' conoscitiva di cui all'art. 2 della legge;

    2. alla organizzazione ed alla gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza;

    3. all'attivita' di documentazione e di diffusione dei dati raccolti e della elaborazione degli stessi;

    4. allo svolgimento, attraverso l'ufficio affari amministrativi, dei compiti di cui all'art. 6, comma 1.

  3. Il Dipartimento svolge inoltre le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri provvedendo, in particolare, agli adempimenti riguardanti:

    1. le proposte al Comitato degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei Servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge;

    2. la predisposizione di criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attivita' conoscitiva svolta dai Servizi;

    3. le proposte al Comitato per l'assegnazione ai Servizi dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge;

    4. l'informazione al Comitato sull'attivita' del Dipartimento e dei singoli Servizi.

  4. Il Dipartimento e' articolato nei Servizi, nell'ufficio affari amministrativi e nell'ufficio per il sistema informativo...

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