DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991, n. 85 - Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183

Coming into Force02 Aprile 1991
Enactment Date24 Gennaio 1991
Published date18 Marzo 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/03/18/091G0064/CONSOLIDATED/20030616
Official Gazette PublicationGU n.65 del 18-03-1991
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che all'art. 9 demanda ad apposito regolamento la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'accluso regolamento, composto di ventotto articoli e vistato dal proponente, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrogafico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

PRANDINI, Ministro dei lavori

pubblici

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

SACCOMANDI, Ministro

dell'agricoltura e delle foreste RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione

civile MARONGIU, Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno

CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 11

CAPO I NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art 1 bis.

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. In attuazione dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, di seguito denominata "legge", il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce i criteri generali per l'organizzazione, la formazione dei ruoli del personale, l'attribuzione della dirigenza, la struttura e la gestione del sistema informativo unico, il funzionamento dei predetti Servizi.

Art 2.

Sistema dei Servizi tecnici nazionali

  1. Costituiscono il sistema dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati "Servizi":

    1. il Servizio dighe;

    2. il Servizio geologico;

    3. il Servizio idrografico e mareografico;

    4. il Servizio sismico.

  2. Con successivi decreti del Presidente della Repubblica saranno istituiti ulteriori Servizi tecnici dello Stato in conformita' all'art. 9, comma 2, della legge e introdotte ulteriori modificazioni all'attuale ordinamento dei Servizi per assicurare ai sensi dello stesso art. 9, comma 1, la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106

Art 3.

O r g a n i

  1. Sono organi del sistema dei Servizi tecnici nazionali:

  1. il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge, di seguito denominato "Comitato";

  2. il presidente del consiglio dei direttori;

  3. il consiglio dei direttori;

  4. i direttori dei Servizi;

  5. i consigli scientifici.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106

Art 4.

Il Comitato dei Ministri

  1. Fatte salve le competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri, nell'ambito del potere di alta vigilanza:

    1. predispone gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi tecnici nazionali ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all'art. 21, comma 2, lettera d), della stessa;

    2. indica al consiglio dei direttori le eventuali, concrete e puntuali misure da adottare;

    3. esamina la relazione annuale sulla attivita' svolta ed adotta gli opportuni provvedimenti;

    4. chiede informazioni a quanto altro ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni attribuite.

  2. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.

  3. Il comitato si avvale per le funzioni di segreteria dell'ufficio per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106

Art 5.

Il presidente del consiglio dei direttori

  1. Il presidente del consiglio dei direttori:

  1. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Ministri;

  2. trasmette al Comitato, con eventuali osservazioni, le relazioni annuali sull'attivita' dei servizi;

  3. convoca e presiede il consiglio dei direttori;

  4. da' attuazione alle deliberazioni del consiglio dei direttori; e) sovraintende al servizio di segreteria del consiglio dei direttori.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106

Art 6.

Il consiglio dei direttori

  1. Il consiglio dei direttori assicura:

    1. il raccordo delle attivita' di studio e ricerca, di intervento operativo, di consulenza e degli altri compiti istituzionali assegnati a ciascuno dei Servizi;

    2. il coordinamento delle attivita' e l'integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche tra gli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge;

    3. l'armonizzazione dell'attivita' dei Servizi tecnici dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge con quella dei singoli servizi, allo scopo di assicurare la necessaria omogeneita' ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni d'interventi; allo svolgimento di tali funzioni concorrono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 2. Il consiglio dei direttori acquisisce e aggiorna le informazioni sulla consistenza e sulle modalita' di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge. Allo svolgimento di tali funzioni concorrono nell'ambito delle proprie attribuzioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  2. Il Consiglio dei direttori in particolare:

    1. propone al Comitato dei Ministri gli atti d'indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei Servizi;

    2. verifica la coerenza dei programmi triennali ed annuali di attivita' dei Servizi, nonche' la loro conformita' agli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri ed apporta le relative correzioni ed integrazioni;

    3. verifica la compatibilita' dei programmi di attivita' degli altri soggetti di cui all'art. 9, comma 7, della legge e propone al Comitato dei Ministri l'adozione delle misure necessarie per assicurare il loro coordinamento con i programmi dei Servizi;

    4. esprime parere sugli atti amministrativi, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non debbano essere preventivamente sottoposti al parere del consiglio di amministrazione;

    5. esprime pareri su tutte le questioni sottopostegli dal Comitato dei Ministri;

    6. predispone criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attivita' conoscitiva dei Servizi;

    7. assicura il coordinamento degli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge nella predisposizione e l'aggiornamento di criteri, metodi e standards per lo svolgimento dell'attivita' conoscitiva, predisponendo le relazioni illustrative di accompagnamento.

  3. Il consiglio dei direttori puo' invitare alle proprie sedute esperti.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106

Art 7.

Sistema informativo unico e rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza

  1. Il sistema informativo unico costituisce l'integrazione delle banche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi, dagli altri soggetti rappresentati nel consiglio dei direttori e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge, nonche' da altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo.

  2. La rete nazionale di rilevamento e sorveglianza costituisce un sistema articolato di reti i cui nodi si identificano con i Servizi e con gli altri organismi di cui al comma 1.

  3. Nella realizzazione del sistema informativo unico e della rete nazionale, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 osservano gli standards e le prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 della...

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