Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli da 35 a 44 e l'articolo 55;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio
2001; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Dipartimenti del Ministero e Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
-
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti dipartimenti:
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali; b) Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia; c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo; d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nell'attribuzione dell'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.
L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato "Ministro". All'emanazione del relativo statuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i dipartimenti e le direzioni del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi. L'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume natura e funzioni di provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2004, N. 184
Art
2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
E' istituita la conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coor-dinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche.
La direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate rispettivamente presso il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali e il Dipartimento per i trasporti terrestri, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di conferenza permanente. I capi dei singoli dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.
Il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2004, N. 184
Art
3.
Aree funzionali e Dipartimenti
I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo la seguente ripartizione:
-
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali -
identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di
competenza statale nonche' al sistema delle citta' e delle aree
metropolitane; programmazione delle infrastrutture del territorio
nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture
idrauliche; rapporti con gli organismi internazionali e
coordinamento con l'Unione europea in materia di politica urbana e
di assetto territoriale; profili comuni e interdipartimentali del
rapporto di lavoro e formazione del personale nonche' delle
risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del
lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli
immobili;
-
Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di lavori
pubblici; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di appalti pubblici; rete nazionale stradale ed autostradale; edilizia residenziale;
politica abitativa; realizzazione di programmi speciali;
-
Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti, demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del
sistema idroviario padano veneto; aviazione civile e trasporto
aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e
coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione,
trasporto marittimo e aereo;
-
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - poteri di programmazione indirizzo e regolazione in
materia di trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi
nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in
materia di trasporti terrestri; gestione e sviluppo dei sistemi
informativi e statistici del Ministero.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2004, N. 184