DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n. 254 - Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture

Coming into Force24 Gennaio 2008
End of Effective Date19 Gennaio 2009
Enactment Date19 Novembre 2007
Published date09 Gennaio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/01/09/008G0001/CONSOLIDATED/20090105
Official Gazette PublicationGU n.7 del 09-01-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che istituisce il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006 e del 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali e' stata data attuazione al citato decreto-legge n. 181/2006;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, commi 170 e 171, concernente la soppressione del Registro italiano dighe ed il trasferimento delle relative competenze e risorse in capo al Ministero delle infrastrutture e l'articolo 2, commi da 82 a 84 in materia di convenzioni uniche autostradali;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 1996/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo;

Visto l'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007 e del 27 agosto 2007;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2007;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Organizzazione centrale e decentrata del Ministero

  1. Il Ministero delle infrastrutture, di seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in undici direzioni generali.

    2 . Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione generale per la programmazione; b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio; c) Direzione generale per la regolazione; d) Direzione generale per gli affari generali e del personale; e) Direzione generale per le politiche abitative; f) Direzione generale per le infrastrutture stradali;

    1. Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

    2. Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche;

    3. Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

    4. Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture;

    5. Direzione generale per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo.

  2. Sono, inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, tre incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche', nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale.

  3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' incardinato nell'assetto organizzativo in cui e' articolato il Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Resta ferma, a tale fine, la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sette posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e 26 posizioni dirigenziali non generali.

  4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

  5. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come riordinati in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

  6. Le Direzioni generali in cui e' articolato il Ministero delle infrastrutture costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 211

Art 2.

Funzioni e organizzazione delle Direzioni generali

  1. La Direzione generale per la programmazione e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

    1. pianificazione strategica delle infrastrutture di trasporto e azioni di concerto per i piani di settore di competenza di altre

      Amministrazioni;

    2. coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico; c) fondi strutturali comunitari;

    3. osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali, identificazione delle

      linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento

      alle reti infrastrutturali;

    4. promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;

    5. esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente

      attivita' di gestione e pagamento;

    6. partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali e attivita' correlate;

    7. monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari.

  2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) piani e programmi di sviluppo del territorio;

    1. adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di

      rilievo nazionale; c) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;

    2. individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree

      sensibili: attuazione direttiva "Seveso II" - decreto ministeriale

      9 maggio 2001.

  3. La Direzione generale per la regolazione e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

    1. indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

      forniture; b) definizione delle normative tecniche di settore;

    2. rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

    3. supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

    4. 163;

    5. gestione del sito informatico di cui agli articolo 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici; f) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;

    6. qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;

    7. attivita' connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto

      alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

  4. La Direzione generale per...

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