DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 152 - Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Coming into Force15 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/06/30/003G0175/ORIGINAL
Published date30 Giugno 2003
Enactment Date12 Giugno 2003
Official Gazette PublicationGU n.149 del 30-06-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Ritenuta l'esigenza di organizzare il nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un centro di propulsione che assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si articola, nell'ottica della pianificazione, della vigilanza e della tutela della sicurezza, prodromiche alle scelte di alta amministrazione;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Aree funzionali

  1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.

.

Art 2.

Ordinamento

  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e...

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