IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Ritenuta l'esigenza di organizzare il nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un centro di propulsione che assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si articola, nell'ottica della pianificazione, della vigilanza e della tutela della sicurezza, prodromiche alle scelte di alta amministrazione;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Aree funzionali
All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
.